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La tutela dei rider

La prima Guida sulla giurisprudenza del Tribunale di Palermo ha ad oggetto la tutela dei rider, il cui numero nel nostro Paese è raddoppiato dopo la pandemia.

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                                  La tutela dei rider nella giurisprudenza del tribunale di palermo

La giurisprudenza del Tribunale di Palermo ha riconosciuto espressamente che i rider, quando sono qualificati come lavoratori subordinati, sono titolari dei diritti propri di tale figura, tra cui in particolare:

la tutela contro il licenziamento illegittimo da parte del datore di lavoro;

il diritto alle misure necessarie per la tutela della sua incolumità e per la prevenzione dei rischi lavorativi ai quali egli è esposto.

In proposito, occorre premettere che i “ciclofattorini” (c.d. “rider”) - in particolare coloro che sono addetti alla consegna a domicilio di cibo e bevande ordinate per il tramite di piattaforme ed applicazioni web, nate per mettere in contatto clienti e aziende – rientrano nella frastagliata galassia dei “gig worker”.

In particolare, il termine “gig economy”, di derivazione anglosassone, sta diventando di uso comune anche in Italia per definire alcune tipologie di lavoro non inquadrabili in quelle che rientrano nel novero delle categorie occupazionali tradizionali.

Si tratta, in altre parole, di un modello economico basato sul lavoro a chiamata, occasionale e temporaneo e non sulle prestazioni stabili e continuative, caratterizzate solitamente da maggiori garanzie contrattuali.

L’evento pandemico ha portato, tra i suoi molteplici effetti, anche ad un notevole incremento di detti soggetti, che, secondo recenti dati forniti dall'I.N.P.S., sono passati ad essere da 700 mila (prima dell’avvento del covid) ad un milione e mezzo, corrispondente a circa il 3,2% della popolazione attiva in Italia ed il dato è in costante crescita.

L’impennata del fenomeno dei “rider” e, più in generale, dei lavoratori tramite piattaforma, ha fatto sì che tale tematica sia stata posta al centro del dibattito giuslavorista, soprattutto sotto il duplice profilo, da un lato, della qualificazione dei rapporti di lavoro in esame e, dall’altro lato, delle tutele applicabili.

In tale ambito molti degli istituti concepiti per il lavoro tradizionale hanno subito delle modificazioni per le peculiarità con cui queste attività sono effettivamente svolte.

Anche l’Italia sembra, quindi, ormai esser destinata a doversi abituare a tale tipologia di mercato occupazionale flessibile e dinamico, nonché a regolamentarla in modo più compiuto.

In mancanza ed in attesa di una disciplina legislativa specifica, è stata la giurisprudenza ad assumere un ruolo decisivo nell’approntare significative tutele nei confronti di tale categoria di lavoratori.

Segnatamente, la Sezione Lavoro del Tribunale di Palermo è stata chiamata in più occasioni ad occuparsi della materia in questione, dando adito ad una serie di importanti pronunce, che, proprio per gli elementi di novità in esse contenuti, hanno suscitato un notevole clamore mediatico.

In particolare, la sentenza n. 3570/2020 del 20 – 24.11.2020 dopo un approfondito esame della giurisprudenza internazionale ed europea in tema di piattaforme digitali e configurabilità di rapporti di lavoro subordinato o autonomo dei ciclofattorini, per la prima volta in Italia ha qualificato il rapporto di lavoro di un rider – che aveva impugnato il proprio licenziamento attuato mediante distacco dall’App di una nota società di “food delivery” – come subordinato, ex art. 2094 c.c., dichiarando così l’inefficacia del licenziamento intimato al lavoratore senza alcuna comunicazione scritta.

La qualificazione del rapporto come subordinato è stata motivata sulla scorta della mancanza di effettività della facoltà dei “rider” della piattaforma della suddetta società di scegliere se e quando lavorare, evidenziata anche con una pronuncia di poco precedente dalle Sezioni Unite spagnole, e poi condivisa poco più tardi (in relazione alla medesima o ad altre piattaforme digitali) da molte pronunce delle Corti Supreme Europee, quali quella francese, tedesca, belga, olandese e del Regno Unito, che pure hanno dichiarato il carattere subordinato del rapporto di lavoro in relazione al proprio diritto interno: le modalità di funzionamento della piattaforma (come accertate all’epoca dei fatti) comportavano la riduzione del punteggio e della conseguente possibilità di lavorare per i “rider” che avessero cancellato la disponibilità data in precedenza per una consegna oppure reso il servizio in modo poco gradito alla clientela (ristoratori o utenti finali).

Ha ritenuto il Tribunale di Palermo che, poiché la piattaforma digitale è regolamentata mediante algoritmi predisposti dal datore di lavoro, l’obbligo del “rider” di eseguire alla lettera, nell’esecuzione del rapporto di lavoro, le indicazioni date dall’App – che non consente scelte alternative a quelle date – coincide con l’obbligo di eseguire le direttive del datore di lavoro, che qualifica il rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. al pari del potere disciplinare, di fatto esercitato dalla società di “food delivery” mediante la riduzione del punteggio del lavoratore operata dalla piattaforma per uno scarso gradimento del suo lavoro.

In questo contesto, il Tribunale ha ritenuto che l’improvviso distacco dell’App al “rider”, verificatosi nel caso concreto, costituisce licenziamento inefficace, in quanto intimato senza alcuna comunicazione scritta, atteso l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, in relazione alle concrete modalità di svolgimento dello stesso.

Con successiva ordinanza del 12.4.2021 è stata affermata dal Tribunale di Palermo la tutelabilità delle dedotte condotte di discriminazione sindacale con lo strumento previsto dal D.Lgs 216/2003 in un procedimento che vedeva contrapporsi una nota organizzazione sindacale ed una società di “food delivery”.

Nel merito, è stata ritenuta discriminatoria la condotta del datore di lavoro che risolve ante tempus un contratto a termine al fine di ottenere dal lavoratore la sottoscrizione di un nuovo contratto disciplinato dal CCNL nelle more sottoscritto.

Da ultimo è opportuno segnalare le recentissime e ravvicinate ordinanze ex art. 700 c.p.c. del 3 e 18 agosto 2022, con le quali il Tribunale ha riconosciuto, per la prima volta sul piano nazionale, che le società di “food delivery” sono tenute a tutelare i “rider” dal rischio di disidratazione per le alte temperature, per effetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro (discendenti dal d.lgs. n. 81/2008). In particolare, la prima delle due ordinanze testé menzionate stabilisce che “l’applicabilità della disciplina dettata per il rapporto subordinato non può che comportare l’applicazione anche dell’art. 2087 c.c., la quale si qualifica alla stregua di norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione, imponendo all'imprenditore l'obbligo di tutelare l'integrità fisiopsichica dei dipendenti con l'adozione, fra l’altro, di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare il lavoratore dalla sua lesione nell'ambiente” e che “Stante il generico obbligo di tutela dell'integrità psico fisica del lavoratore, di cui all’art. 2087 c.c. cit., applicabile nella specie per le ragioni prima enunciante, e la pacifica esistenza dei rischi per la sicurezza dei riders correlati alle elevate temperature della stagione estiva (che può ritenersi si protragga sino al 23 settembre), deve ritenersi che la società convenuta sia tenuta all’adozione delle misure preventive e protettive”; pertanto, sulla scorta di tali considerazioni, il Giudicante ha ordinato al datore di lavoro di “consegnare al ricorrente, per la stagione estiva e dunque sino alla data del 23 settembre 2022, un contenitore termico contenente acqua potabile in misura pari al fabbisogno medio giornaliero, nonché integratori di sali minerali, nella medesima misura succitata, e una adeguata protezione solare”.

Con il secondo dei provvedimenti sopra richiamati il Giudice del Lavoro, ribadite le superiori conclusioni, in applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ha altresì condannato la società convenuta “ad effettuare ex art. 17 e 28 d.lgs 81/08 una specifica valutazione del rischio da esposizione ad ondate di calore e delle conseguenti misure necessarie per la tutela della incolumità del ricorrente e di prevenzione dei rischi lavorativi ai quali lo stesso è esposto” ed inoltre “a fornire al ricorrente un’adeguata formazione e informazione ex art. 36 e 37 del d.lgs 81/08 sui rischi correlati all’attività di consegna implicante sforzi fisici con esposizione prolungata alle ondate di calore e ai raggi solari”.

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