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Divorzio congiunto (o consensuale)

 


 
 

 

DIVORZIO CONGIUNTO (O “CONSENSUALE”)

Area Civile – Famiglia

Per questo servizio…

Impiegato con riempimento a tinta unita

…è obbligatorio farsi assistere da un avvocato.

 (è consentito anche un unico avvocato per entrambi)

Salvadanaio con riempimento a tinta unita

 

Contributo unificato di € 43 per il divorzio congiunto (salvo che la parte sia ammessa al gratuito patrocinio)

Il servizio in sintesi

Il servizio gestisce le richieste di divorzio, cioè di “scioglimento” del matrimonio civile o di “cessazione degli effetti civili” del matrimonio concordatario. 

Il divorzio è consensuale (“congiunto”) quando i coniugi trovano un accordo sulle condizioni del divorzio (es. affidamento dei figli, assegni di mantenimento, godimento casa coniugale, etc.).

È invece “contenzioso” quando non viene raggiunto un accordo. 

Dorso della mano con indice che punta verso destra con riempimento a tinta unita

Chi può chiederla?

I coniugi che siano già separati, sempre che siano trascorsi almeno: 

  • 12 mesi dalla prima udienza di comparizione della procedura di separazione, nel caso di separazione consensuale;
  • 6 mesi dalla prima udienza di comparizione, nel caso di separazione consensuale (o dall’accordo raggiunto con la negoziazione assistita o dall’accordo concluso dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del comune).

I riferimenti normativi

Legge n. 898/1970  art. 3 

Codice di procedura civile, Art. 473 bis.51

Ingranaggi con riempimento a tinta unita

Come funziona?

  1. Il ricorso va indirizzato al Tribunale in cui ha la residenza o il domicilio uno dei coniugi;
  2. Alla presentazione del ricorso la cancelleria rilascia un numero di ruolo;
  3. Il giudice delegato convoca i coniugi in un’apposita udienza, anche se può chiedersi che l’udienza sia sostituita con il deposito di note scritte. 
  4. Verificato che non ci sono le condizioni per una conciliazione, il giudizio proseguirà.
  5. Il Tribunale valuta che gli accordi non siano in contrasto con gli interessi dei figli e ratifica l’accordo attraverso una sentenza, che viene inviata allo Stato Civile del comune di celebrazione del matrimonio per l’annotazione, dopo il passaggio in giudicato (l’attestazione del passaggio in giudicato può essere rilasciata dalla cancelleria a istanza di parte e certifica che la sentenza è definitiva) 

 

Elenco di controllo con riempimento a tinta unita

Cosa occorre?

  • Atto Integrale o estratto dell’Atto di matrimonio rilasciato dal Comune dove il matrimonio è stato celebrato;
  • Stato di famiglia e Certificato di residenza di entrambi i coniugi;
  • La sentenza di separazione con passaggio in giudicato, ovvero il “decreto di omologa” con cui il Tribunale ha reso efficace la separazione consensuale, ovvero l’accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita o concluso innanzi all’Ufficiale di Stato Civile;
  • Nota di iscrizione a ruolo;

Informazioni e contatti

 

Telefono viva voce con riempimento a tinta unita

0917423290

0917423284

0917423250

0917423283

0917423644

0917423641

Posta elettronica con riempimento a tinta unita

Email sez1.civile.tribunale.palermo@giustizia.it

Pec

sez1.civile.separazionidivorzi.tribunale.palermo@giustiziacert.

 

 

Porta aperta con riempimento a tinta unita

Palazzo di Giustizia di Palermo

piano 2 ammezzato 

stanze n. 28 – 29 – 34 – 35  - 36 - 37

Utente con riempimento a tinta unita

Funzionario Giud. Chiara Cancemi 

Funzionario Giud. Amanda Pezzino 

Cancelliere Esp. Sabrina Principato 

Cancelliere Esp. Rita Cacciatore 

Funzionario Giud. Michele Tumminello 

Funzionario Giud. Marcella Moscato  

 

Orario di apertura

09:00 – 13:00

 















 

Lista degli allegati

Allegati

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