Le competenze del Giudice di Pace
Cenni storici
L’Ufficio del Giudice di Pace, istituito con la legge n. 374/91, è effettivamente in funzione dal 1° maggio 1995. Il Giudice di Pace, pur non essendo un magistrato togato (di carriera) ma onorario a titolo temporaneo, appartiene all’Ordine giudiziario e costituisce il primo gradino della giurisdizione (c.d. Giudice di prossimità). L’incarico di giudice onorario di pace dura quattro anni ed è rinnovabile soltanto una volta per altri quattro anni. La persona incaricata cessa dalle funzioni di giudice di pace al compimento del 68° anno di età.
Il Giudice di Pace ha sostituito la figura del Giudice Conciliatore, il cui ufficio era gestito dai Comuni sia per quanto riguarda il personale amministrativo sia per i locali, e ne sosteneva tutti i costi. Ha anche alcune competenze che prima venivano svolte dal Pretore, organo dell’ordinamento giurisdizionale italiano soppresso nel 1998 e sostituito, dal 2 giugno 1999, con il Giudice Monocratico di Tribunale.
L’attuazione della Legge n. 57/2016 per la riforma organica della Magistratura Onoraria e Prospettive future del Giudice di Pace
La legge delega del 14/5/2016 n. 57 e il decreto legislativo n. 116 del 13/7/2017 per la riforma organica di tutta la magistratura onoraria, contengono varie ed importanti innovazioni riguardanti la figura del Giudice di pace e il relativo Ufficio; alcune sono già in vigore altre avranno efficacia a decorrere dal 2021 in poi .
Sono in vigore dal 15/8/2017 le disposizioni riguardanti lo status e i criteri per il conferimento dell’incarico di giudice onorario di pace, nonché l’organizzazione degli uffici del Giudice di Pace, tra cui quella che ne attribuisce il coordinamento al Presidente del Tribunale.
Si concretizzerà, invece, nei prossimi anni l’ampliamento delle competenze del Giudice onorario di pace previsto dal D. Lgs. n. 116/2017. Così come disposto dall’art. 27 del citato D. Lgs., a decorrere dal 31/10/ 2021, la competenza per valore del Giudice di Pace aumenterà da € 5000 a € 30.000 per le cause relative a beni mobili (c.d. condannatorio) e, da € 20.000 a € 50.000, per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti.
Inoltre, passeranno al Giudice di Pace alcune tipologie di cause attualmente di competenza del Tribunale, quali le procedure esecutive mobiliari e le controversie in materia di servitù prediale, enfiteusi, possesso, occupazione, invenzione e comunione.
Saranno, altresì, attribuite al Giudice Onorario di Pace, purché di valore non superiore a € 30.000, le cause in materia di usucapione di beni immobili e diritti reali immobiliari, riordinamento della proprietà rurale, accessione e superficie.
A decorrere dal 31/10/2025 è prevista, poi, l’attribuzione al Giudice di Pace della competenza quasi esclusiva in materia di condominio negli edifici.
La Competenza attuale del Giudice di Pace
Il Giudice di Pace, inizialmente titolare solo di competenze civili, ha assunto nel tempo anche competenza in materia penale ed amministrativa o di volontaria giurisdizione.
Competenze del Giudice di Pace in materia civile:
In base all’art. 7 del codice di procedura civile il Giudice di pace è competente - per valore - per :
le cause relative a beni mobili di valore non superiore a € 5000 che non sono attribuite per legge alla competenza di altro organo giudiziario (c.d. condannatorio);
E’ competente a conoscere in via esclusiva e a prescindere dal valore :
le controversie in materia di apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
Le altre competenze attribuite al Giudice di Pace da specifiche disposizioni normative:
Decisione secondo equità
Ai sensi dell’art. 113 c.p.c. il Giudice di Pace può decidere secondo equità, cioè senza seguire strettamente le norme di diritto ma secondo i principi regolatori della materia oggetto delle controversia, su richiesta delle parti ed in materia di diritti disponibili, purché il valore della causa non ecceda € 1.100,00 e, comunque, nel rispetto dei principi generali della Costituzione.
La funzione conciliativa
Il Giudice di pace ha anche, ai sensi dell’art. 322 codice di procedura civile, una funzione conciliativa in sede non contenziosa, cioè prima che si arrivi ad una causa. Su richiesta anche verbale di una delle parti interessate, il Giudice di pace convoca i soggetti interessati e tenta la conciliazione; se la conciliazione riesce viene redatto il verbale di conciliazione, che ha valore vincolante legale tra le parti.
Capacità di stare in giudizio
Dinanzi al Giudice di Pace la parte può stare in giudizio personalmente, senza l’assistenza di un avvocato, nelle cause il cui valore non superi l’importo di € 1.100,00. Negli altri casi occorre l’assistenza di un avvocato, a meno che il Giudice, in considerazione della natura ed entità della causa non l’ autorizzi a stare in giudizio personalmente. Nelle cause di opposizione a sanzione amministrative, la parte può sempre stare in giudizio personalmente.
Proposizione verbale della domanda (citazione orale)
Dinanzi al Giudice di Pace, ai sensi degli artt.316, co. 2°, e 322 C.P.C., la domanda può essere proposta oralmente dalla parte interessata nei casi in cui può stare in giudizio personalmente. L’interessato, cioè, può rivolgersi direttamente al giudice onorario di pace rappresentando verbalmente i termini della controversia; il giudice fa redigere processo verbale che, a cura della parte, è notificato alla controparte con citazione a comparire ad udienza fissa. Con tale istituto, anche chi non può permettersi un avvocato o non è in grado di redigere un atto di citazione, può trovare nel giudice di pace un supporto istituzionale per introdurre la causa.
Patrocinio a spese dello Stato in materia civile
Le cause civili dinanzi al Giudice di pace comportano per le parti oneri economici (spese di avvocato, contributo unificato, bollo ecc.). Le persone che non hanno i mezzi per sostenere le spese di causa possono presentare richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (come parametro di riferimento viene preso il reddito annuo familiare). Con tale istituto lo Stato si fa carico delle spese processuali che gravano sulla parte “povera”, assicurando il diritto alla difesa previsto dalla Costituzione ( art. 24 ).
Competenza per territorio del Giudice di pace
Il Giudice di Pace competente per territorio è quello del luogo in cui il convenuto ha la residenza, domicilio o dimora. Nel caso in cui il convenuto non ha nessun recapito in Italia, è competente il giudice del luogo in cui risiede l’attore.
In via facoltativa, per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il Giudice di Pace del luogo in cui è sorta l’obbligazione o dove deve essere eseguita l’obbligazione.
Per i ricorsi avverso sanzioni amministrative (per es. multe per infrazione al codice della strada), è competente il Giudice di Pace della circoscrizione in cui è stata commessa la violazione.
Competenza penale del Giudice di Pace
Dal 1° gennaio 2002 al Giudice di Pace sono state affidate competenze anche in materia penale. Il decreto legislativo n.274/2000 ha attribuito alla competenza del Giudice di pace una serie di reati cd “minori” elencati all’art. 4 dello stesso D. Lvo, generalmente perseguibili a querela di parte.
Tra questi, i principali sono:
- altri reati contravvenzionali previsti negli artt.689, 690, 691, 731 del codice penale.
Oltre a quelli previsti dal codice penale, sono attribuiti alla competenza del Giudice onorario di Pace altri reati contemplati da leggi speciali ovvero quelli previsti dagli artt. 25 e 62 del R.D. n.773/31 ( sicurezza pubblica) dal D. Lgs n.74/1992 (pubblicità ingannevole), e art. 10 bis D. Lgs. 25/07/1998 n. 286 (immigrazione clandestina).
Patrocinio a spese dello Stato in materia penale
Anche nei processi penali dinanzi al Giudice di pace è previsto l’istituto del patrocinio a spese dello Stato per le persone che non hanno i mezzi per far fronte alle spese, principalmente quelle di difesa .
La richiesta di ammissione a tale beneficio deve essere presentata dall’interessato o dal difensore di fiducia direttamente al Giudice di Pace dinanzi al quale pende il processo, il quale se riconosce l’esistenza dei requisiti richiesti dalla legge (reddito economico della famiglia non superiore a €. 11.500 circa), lo ammette al patrocinio a spese dello Stato.
Con tale istituto lo Stato garantisce anche alla persona non abbiente una effettiva difesa nel processo penale.
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è prevista anche per la parte civile e il responsabile civile.