La perizia stragiudiziale è una relazione scritta su situazioni e questioni tecniche che presuppongono, per chi l'ha redatta, il possesso di competenze e conoscenze tecnico-scientifiche. Essa per valere tra privati, e tra privati e la Pubblica Amministrazione, deve essere asseverata o giurata.
Può essere asseverata o giurata anche la traduzione stragiudiziale di un documento o atto, del quale si vuole fare uso in Italia o all'estero.
L'Asseverazione di una perizia o traduzione stragiudiziale è appunto la procedura certificativa attraverso quale parte che l'ha redatta, mira a darvi valore tra i privati, e tra questi e la pubblica amministrazione.
Essa si svolge davanti al Cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario il quale, ai sensi dell'art.5 del RD n.1366 / 1922, riceve il verbale di giuramento reso da colui che ha redatto la perizia o la traduzione di un documento ”di avere svolto fedelmente e correttamente l'incarico affidatogli al solo fine di fare conoscere la verità ".
CHI PUO' RICHIEDERLOL'asseverazione di una perizia stragiudiziale può essere chiesta da colui che per le competenze tecniche e scientifiche di cui è in possesso, ha redatto la perizia stessa e risulti iscritto nel relativo albo professionale. Il numero d'iscrizione dovrà essere riportato nel verbale di giuramento;
L'asseverazione di una traduzione stragiudiziale può essere chiesta dal suo autore se iscritto nell'albo professionale dei traduttori tenuti dal Tribunale, negli elenchi della Camera di Commercio o Associazioni, o sia in possesso di un titolo che ne dimostri la conoscenza delle lingue in cui è redatto e tradotto l'atto.
DOVE SI RICHIEDEAl piano terra, stanza n. 15, dell'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo sito in via Cavour n. 60, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle 12,30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00 previo appuntamento su richiesta da inviare tramite peo al seguente indirizzo: perizietraduzioni.gdp.palermo@giustizia.it - Addetto al servizio Dott.ssa Elena Barbagallo tel: 0917422269
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARIed inoltre:
della qualità di pubblico ufficiale di colui che lo ha firmato e l'autenticità della sua firma.
Tale attestazione, negli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961 viene rilasciata attraverso la procedura semplificata della cd “Apostille”.
In Italia, le autorità competenti al rilascio dell'Apostille sono:
Per gli Stati non aderenti occorre invece fare ricorso alla procedura della “doppia legalizzazione”.
Note:
La traduzione stragiudiziale di un atto amministrativo per valere all'estero oltre alla sua asseverazione davanti al Cancelliere occorre che sia sottoposta alla procedura di Apostille presso la Procura della Repubblica competente.
Il modello del verbale di asseverazione / giuramento può essere tratto dalla modulistica del sito o reperito presso la cancelleria competente
TEMPIEffettuato l'accesso nella cancelleria competente, il servizio è erogato a vista
COSTIPer l'asseverazione di una perizia stragiudiziale:
In presenza di allegati della perizia - da spillare dopo il verbale di asseverazione-, marche da bollo dell'importo:
In caso di più allegati può essere apposta un'unica marca con l'importo totale.
Per le traduzioni extra-stragiudiziali:
L'atto notorio è un istituto che viene utilizzato sempre più sporadicamente, per integrare o sostituire un documento di difficile o impossibile reperimento, che deve essere prodotto dall'interessato in una determinata procedura per ottenere dei vantaggi a suo favore.
La sua formazione può essere chiesta sia al Notaio che a un Pubblico Ufficiale.
L'atto notorio contiene la dichiarazione resa dinanzi al Funzionario dell'Ufficio da due testimoni, con la quale gli stessi, sotto il vincolo del giuramento, asseriscono di essere a conoscenza di determinati fatti o circostanze riguardanti un'altra persona, che normalmente è quella che richiede l'atto.
CHI PUO' RICHIEDERLOL’atto notorio può essere richiesto da chi ha interesse a precostituire un documento che comprovi una certa situazione riguardante la propria sfera personale, e che abbia necessità di produrre a determinati soggetti o istituti di natura privatistica (quasi sempre banche o istituti di credito e/o assicurativi), per ottenerne determinate prestazioni di natura economica.
Il caso più ricorrente in cui viene chiesto l’atto notorio si ha quando, alla morte di un proprio correntista, la banca o istituto di credito, per svincolare la somma dallo stesso lasciata, richieda agli eredi un atto notorio che recepisca la dichiarazione di due testimoni che, sotto giuramento, dichiarino concordemente quale sia la situazione ereditaria lasciata dal de cuius e chi siano gli aventi diritto a riceverla.
DOVE SI RICHIEDEPresso la sede principale di via Cavour, 60, piano 1°, stanza n. 9, da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – dalle ore 14.00 alle ore 15.00.
E’ opportuno far precedere l’accesso in ufficio da un contatto con l’addetto preposto (Dott. Gianfranco Viviano Tel: 091.7422226 Mail: gianfranco.viviano@giustizia.it
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARIPer richiedere un atto notorio occorre:
Uno o due giorni dal momento della richiesta
COSTIuna marca da bollo di € 16,00 per l'originale,
una marca da bollo di € 16,00 e una da €. 5,82 per ogni copia conforme dell'atto notorio che viene rilasciata.
E' la procedura diretta a rendere una copia conforme al suo originale. Essa consiste nell'apposizione di una cura del pubblico ufficiale a ciò autorizzato, della certificazione di conformità sulla copia di atti originali non giudiziari prodotti dal richiedente.
CHI PUO' RICHIEDERLOIl titolare dell'atto o il suo legittimo possessore, purchè maggiorenne
DOVE SI RICHIEDEPiano terra, stanza n. 15, sede di via Cavour n. 60,
da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00 previo appuntamento.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARIL'esibizione dell'atto in originale e la copia da rendere autentica, nonché il documento d'identità personale del richiedente in corso di validità.
TEMPIDopo l'accesso nei locali dell'ufficio, il servizio viene reso in tempo reale.
COSTIIl D.P.R. n. 445/2000, testo unico delle disposizioni normative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, contiene la disciplina generale del servizio.
L’art. 21 del DPR n. 445/2000 descrive una categoria generale di atti la cui sottoscrizione può essere autenticata, ed individua due presupposti la cui ricorrenza legittima il funzionario ad autenticare la firma: uno riguarda il contenuto dell’atto, l’altro la sua destinazione.
a) ai privati;
b) alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi esclusivamente per permettere la riscossione da parte di terzi di benefici economici.
In tutti gli altri casi si applica l’art. 38 co. 3 D.P.R. 445/2000, in base al quale “Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, sono sottoscritte dall’interessato alla presenza del funzionario addetto alla loro ricezione, ovvero sottoscritte e trasmesse unitamente a fotocopia del documento di identità del sottoscrittore” […]
CHI PUO' RICHIEDERLOSoggetto interessato al servizio, purché maggiorenne.
DOVE SI RICHIEDEPiano terra, stanza n. 15, della sede di via Cavour n. 60, Palermo,
da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00 previo appuntamento.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARIDocumento di identità personale in corso di validità
TEMPIDopo l’accesso nei locali dell’Ufficio, l’autentica della firma viene effettuata in tempo reale.
COSTIUna marca da bollo di € 16,00 e una ulteriore marca pari ad € 3,87 per diritto di Autentica, fatte salve le ipotesi espressamente previste di esenzione per il particolare uso al quale il documento è destinato. In tal caso, occorre che l’interessato specifichi l’uso a cui è destinato l’atto ed indichi espressamente la norma di esenzione.
E' la procedura diretta all'emissione dell'ordine di pagamento delle spese di viaggio e delle indennità spettanti ai testimoni non residenti, che sono stati chiamati a deporre in un processo penale.
Tali spese sono anticipate dall'Erario mediante emissione di apposito ordine di pagamento, nel caso di testi citati dal PM o dal Giudice, ovvero se citati ad iniziativa della parte privata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di viaggio spettanti ai testimoni non residenti citati a richiesta della parte privata non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sono solo quantificate dal funzionario dell'Ufficio Spese di Giustizia che emette l'ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione
CHI PUO' RICHIEDERLOI testimoni non residenti chiamati a deporre nel processo penale, possono richiedere il rimborso delle spese di viaggio sostenute, e il pagamento di una indennità in base alla durata del viaggio e del soggiorno nel luogo dell'esame testimoniale.
Il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, è pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea, o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall’Autorità Giudiziaria.
L’indennità è di € 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio e di € 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell’esame.
DOVE SI RICHIEDECancelleria della 1^ Sezione Penale – Via Donizetti n° 14, Palermo
Piano 2°
Orari: dal lunedì al venerdì 8.30-13.30/ 14.00-15.00
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARILa procedura di liquidazione delle spese ed indennità si svolge senza ritardo.
L'effettivo accreditamento delle somme spettanti a titolo di rimborso e / o dell'indennità è disposto dal Funzionario Delegato presso il Tribunale, con i tempi propri di tale ufficio.
COSTI
Nulla.
Il decreto legislativo del 25/5/2016 n. 97, di modifica al D. Lgs. n. 33/2013, ha introdotto l’istituto dell’accesso civico generalizzato (art. 5, co. 2, D. Lgs. N. 33/20135), che riconosce a chiunque il diritto di accedere a dati, informazioni e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni. L’esercizio di tale diritto deve avvenire nel rispetto dei limiti derivanti dalla tutela di beni ed interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (tutela del diritto alla riservatezza e alla protezione dati personali, sicurezza e ordine pubblico, segreti militari, ecc.).
La sua finalità è quella di favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali della P.A., sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.
Si distingue perciò:
Con riguardo agli uffici giudiziari, la richiesta di accesso civico generalizzato può essere formulata per dati, informazioni e atti che “ siano riconducibili alle attività ammnistrative degli stessi e non anche agli atti giudiziari cioè a quelli processuali o a quelli che siano espressione della funzione giurisdizionale”.
In tal caso si applicheranno le regole di diritto processuale.
(ANAC - delibera n.1309/2016)
CHI PUO' RICHIEDERLOL’accesso civico generalizzato può essere esercitato da chiunque e non richiede alcuna specifica giustificazione o motivazione.
DOVE SI RICHIEDELa richiesta di accesso civico generalizzato può essere trasmessa:
La richiesta di accesso sottoscritta con l’indicazione precisa dei dati, dei documenti o informazioni a cui si chiede di accedere, e copia del documento di identità del richiedente.
La richiesta può essere compilata utilizzando l’apposito modello disponibile nella sezione “ modulistica “
Note : Per una più approfondita conoscenza dei principi e delle indicazioni operative concernenti l’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato agli atti e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione, si fa rinvio alle linee guida dell’ANAC delibera n.1309/2016, alla circolare n. 2/2017 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, e alle linee guida operative emesse in data 16/2/2018 dal Capo Gabinetto del Ministro della Giustizia, tutte reperibili sul sito istituzionale della giustizia.
TEMPIIl procedimento deve concludersi entro 30 giorni.
Tale termine decorre dalla data di trasmissione o presentazione della richiesta se oggetto dell’accesso sono dati, informazioni e documenti detenuti dall’Ufficio.
Il termine è differito nelle ipotesi di comunicazione della richiesta ad eventuali controinteressati, o d’invio della stessa ad altra Amministrazione individuata come detentrice dei dati. In tali casi, il termine riprende a decorrere dalla data di comunicazione o trasmissione.
Il termine è, inoltre, prorogato di altri 30 giorni nel caso in cui il richiedente sia stato invitato ad integrare l’istanza di accesso.
Il procedimento può concludersi con provvedimento di accoglimento totale o parziale o di rigetto della richiesta, o ancora con archiviazione nei casi in cui il richiedente non abbia provveduto alla integrazione della richiesta.
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della Giustizia, utilizzando il modulo pubblicato nella sezione “ modulistica “
COSTINulla per la presentazione della richiesta. E’ fatto salvo il rimborso del costo sostenuto per la riproduzione dei documenti e dei dati su supporto materiale, sui quali è stato consentito l’accesso.
Nei procedimenti di espulsione previsti dall’art. 13 D. Lgs n. 286/1998, lo straniero è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Il difensore di fiducia o nominato di ufficio che ha svolto l’attività difensiva, per ottenere la liquidazione delle spese e dell’onorario deve presentare apposita richiesta al Giudice titolare del procedimento.
CHI PUO' RICHIEDERLOIl Difensore di fiducia/di ufficio che ha svolto attività difensiva della persona soggetta a un procedimento di espulsione previsto dall’ art. 13 D. Lvo n.286/1998
DOVE SI RICHIEDELe richieste dei difensori di liquidazione delle spese ed onorari, di regola, vanno caricate sul sistema SIAMM attraverso il portale ministeriale dedicato: https://lsg.giustizia.it.
La presentazione della richiesta di liquidazione nella cancelleria competente non esclude il caricamento della stessa su SIAMM
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARIAlla richiesta di liquidazione dovrà essere allegata la nota spese redatta tenendo conto delle riduzioni stabilite dal DPR n. 115/2002; nella trasmissione telematica il difensore allegherà un file contenente istanza e nota spese scannerizzate
TEMPILe richieste di liquidazione caricate sull’ applicativo SIAMM sono esaminate e prese in carico con cadenza quasi quotidiana, ed immediatamente trasmesse alla cancelleria del Giudice competente per l’emissione del decreto di pagamento.
COSTINulla.
Ai fini della liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore di fiducia della parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, ovvero, del difensore d’ufficio di imputato irreperibile e (nei casi previsti dagli artt. 116 e 117 D.P.R. 115/2002), a seguito dell’entrata in vigore (in data 1/1/2016) del comma 3-bis dell’art. 83 del DPR 115/2002 (TUSG), aggiunto dal comma 783 dell’art. 1 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), è necessaria un’istanza in duplice forma (cartacea/informatica).
In particolare, poiché il decreto di liquidazione è emesso dal Giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase del processo cui si riferisce, il difensore può in atto depositare la richiesta di liquidazione direttamente all’udienza definitoria.
La registrazione dell’istanza web al SIAMM sarà curata dal beneficiario in un momento successivo, corredando la stessa, in allegato, della copia del decreto di liquidazione già emesso all’udienza.
Tramite la piattaforma SIAMM sarà possibile monitorare in tempo reale lo stato dell’istanza web, attraverso gli aggiornamenti degli stadi di lavorazione e ricevere, tramite PEC, comunicazioni telematiche sul cambiamento di stato.
CHI PUO' RICHIEDERLOIl difensore dell’imputato, della parte civile, della persona offesa, ammessi al patrocinio a spese dello Stato; il difensore d’ufficio d’imputato irreperibile ovvero dopo aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali
DOVE SI RICHIEDEL’istanza web deve essere trasmessa tramite il Portale del Ministero della Giustizia utilizzando il sistema L.S.G (Liquidazione Spese di Giustizia), operando sulla piattaforma SIAMM, previa registrazione.
L’istanza cartacea deve essere depositata in udienza, all’atto della precisazione delle conclusioni e della formulazione delle richieste definitorie del processo.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI
All’istanza web occorre allegare nota spese esplicativa dell’attività svolta dal difensore, distinta per fasi, indicando i relativi numeri di procedimento penale relativi ai seguenti registri:
Mod. 21 bis Registro notizie di reato noti
Mod. 44 Registro notizie di reato ignoti
Mod. 16 bis Registro Generale (dibattimento)
Mod. 20 bis Registro G. di Pace Circondariale (GIP)
Mod. 32 bis Registro Giudice dell’esecuzione
In caso di patrocinio a spese dello Stato, occorre altresì allegare:
copia del decreto di ammissione;
copia della nomina.
In caso di difesa d’ufficio:
copia del decreto di irreperibilità;
copia atti comprovanti le ricerche effettuate;
copia atti comprovanti il vano tentativo di recupero.
TEMPIL’acquisizione della istanza avviene in tempo reale.
COSTINulla.
Ai sensi dell'art. 82 del DPR 30 maggio 2002 n. 115 sulle spese di giustizia, l'onorario e le spese spettanti agli ausiliari del giudice, al consulente e al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono liquidati dal giudice assegnatario del procedimento con decreto di pagamento, previa richiesta dell'interessato.
Per la liquidazione degli importi, si terrà conto dei valori medi delle tariffe professionali vigenti in ordine ad onorari, diritti ed indennità, e della natura dell'impegno professionale svolto quale risulta dall'incidenza degli atti e delle attività sulla posizione processuale della persona difesa.
Ai sensi dell'art. 130 DPR 115/2002, gli importi spettanti al difensore, l'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.
Come previsto dall’art. 83 DPR 115/2002, l’onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico.
Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario, alle parti e al pubblico ministero. Il decreto di pagamento può essere opposto davanti al Tribunale; per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace è competente il Presidente del Tribunale.
Divenuto irrevocabile decorsi trenta giorni dall’ultima comunicazione senza che sia stata proposta opposizione, il decreto di pagamento viene caricato dalla cancelleria sul SIAMM per consentirne la conoscenza al beneficiario che potrà così emettere la fattura elettronica.
La fattura elettronica deve essere inviata esclusivamente tramite la piattaforma telematica interattiva SDI-SICOGE.
CHI PUO' RICHIEDERLODifensori di ufficio/di fiducia, consulenti tecnici di persone ammesse al Patrocinio spese dello Stato nei procedimenti civili, ausiliari del magistrato, ai sensi del DPR 30 maggio 2002 n. 115 – Testo Unico Spese di Giustizia.
DOVE SI RICHIEDELa richiesta di liquidazione deve essere trasmessa via web tramite il Portale del Ministero della Giustizia utilizzando il sistema https://lsg.giustizia.it. (Liquidazione Spese di Giustizia), operando sulla piattaforma SIAMM, previa registrazione.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARIAlla istanza web va allegato un file con la scansione della richiesta di liquidazione e della nota spese.
TEMPILe istanze di liquidazione inoltrate a mezzo applicativo SIAMM sono esaminate e prese in carico dall'ufficio spese pagate con cadenza quasi giornaliera, e trasmesse tempestivamente alla cancelleria del giudice competente per l'emissione del decreto di pagamento.
COSTI
Nulla.