Entrambe le procedure di convalida e di ricorso sono totalmente esenti da spese per imposte e tasse. E’ previsto inoltre l’ammissione dello straniero alla difesa di ufficio o di fiducia a carico dello Stato, ovvero al gratuito patrocinio a spese dell’Erario.
Le parti del processo civile, e gli ausiliari nominati dal Giudice, possono depositare in corso di causa in cancelleria oppure dinanzi al giudice, nel rispetto degli eventuali termini previsti dalle norme processuali: comparsa di costituzione e di risposta, comparsa d’intervento, memorie difensive e conclusive, produzione di documenti, relazione di consulenza tecnica e istanze di liquidazione
CHI PUO' RICHIEDERLOGli atti possono essere depositati dalle parti personalmente o dai loro difensori, dai consulenti tecnici nominati dal Giudice
DOVE SI RICHIEDEIl deposito di atti avviene di regola nella cancelleria del Giudice procedente
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARIL’atto o il documento da depositare e una copia per il fascicolo d’ufficio, nonché una o più copie per le altre parti processuali
TEMPIEffettuato l’accesso in cancelleria, il deposito avviene immediatamente con la presentazione dell’atto.
COSTIIl deposito atti è di regola esente da tasse o imposte, ad eccezione della comparsa di costituzione o risposta che contenga una domanda riconvenzionale o la chiamata di terzo. In questi casi, è dovuto il contributo unificato secondo quanto previsto dall’art. 13 co. 1 bis del DPR n. 115/2002.
Il contributo unificato è dovuto anche in caso di atto d’intervento volontario di terzo.
Chiunque volesse proporre una domanda giudiziale nei confronti di un altro soggetto per una controversia che rientri nella competenza del Giudice di Pace, può richiedere l’assistenza dello stesso Giudice affinché questi raccolga la sua domanda in un apposito verbale (Verbale ex art. 316 cpc) che sostituisca l’atto di citazione a comparire a udienza fissa.
CHI PUO' RICHIEDERLOPuo’ richiedere il servizio il legittimato processuale ossia il titolare del diritto da tutelare che abbia la capacità di stare in giudizio ossia colui che abbia il libero esercizio dei diritti.
Il libero esercizio dei diritti è, in linea generale, escluso per gli incapaci, e precisamente: il minore è rappresentato in giudizio dai genitori esercenti la patria potestà e, in mancanza degli stessi, da un tutore (v. 320 c.c.); l'interdetto è rappresentato dal tutore (v. 357 c.c.). I soggetti semi- capaci, e cioè il minore emancipato (v. 394 c.c.) e il maggiore inabilitato (v. 424 c.c.), sono assistiti in giudizio dal curatore.
DOVE SI RICHIEDEIl servizio è erogato da lunedì a venerdì, dalle 08,30 alle 11,30, in via Cavour n. 60. L’ iter prevede che ci si rechi al piano secondo stanza 5 dove all’utente viene assegnato il Giudice che lo assisterà per la redazione del verbale. Redatto il verbale, l’utente dovrà:
1) recarsi presso la cancelleria del Giudice per il rilascio della copia conforme del verbale;
2) provvedere alla notifica a controparte tramite il messo notificatore dell’ufficio o tramite UNEP; tra la data della notifica e quella dell’udienza non possono intercorrere meno di 45 giorni;
3) entro dieci dalla notifica, dovrà provvederà all’iscrizione a ruolo del verbale ex art 316 cpc, già notificato a controparte e corredato della documentazione che si vuole produrre nonché delle marche per il pagamento del Contributo Unificato, e dei diritti per imposta di bollo se dovuti ( vedi scheda iscrizione a ruolo).
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI1) L’interessato potrà produrre al Giudice atti e documenti in suo possesso a sostegno della domanda.
2) Il documento di identità in corso di validità
TEMPIPresentata la richiesta nella segreteria del coordinamento ( st. n. 5 , p. 2°), l’utente viene indirizzato nella stanza del Giudice di turno individuato per la redazione della domanda di citazione orale; il Giudice se impegnato ancora in udienza, vi provvederà dopo la trattazione dei procedimenti già fissati per tale udienza.
COSTINulla per la redazione del verbale di citazione orale
La parte che ha notificato un atto di citazione a giudizio, o ha proposto un ricorso per decreto ingiuntivo o di opposizione a sanzione amministrativa o a un D.I. emesso, deve provvedere alla sua iscrizione a ruolo depositando nella cancelleria del ruolo generale civile, il proprio fascicolo contenente gli atti di parte e la nota di iscrizione a ruolo
CHI PUO' RICHIEDERLOLa parte personalmente, il difensore munito di procura o persona da questi incaricata
DOVE SI RICHIEDEGli atti possono essere inviati per posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o consegnati a mano al ruolo generale civ., piano terra, stanza n.14, sede di via Cavour n. 60
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARIL’iscrizione a ruolo avviene al momento del deposito dell’atto in cancelleria.
COSTI
TABELLA DEL CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVA AI PROCEDIMENTI CIVILI DA ISCRIVERE A RUOLO |
VALORE DICHIARATO |
CONTRIBUTO UNIFICATO |
Da 0 fino a € 1.032,00 | € 43,00 |
Da € 1.032,00 fino a € 1.100,00 |
€ 43,00 + marca da bollo da € 27,00 |
da € 1.100,00 a € 5.200,00 | € 98,00 + marca da bollo da € 27,00 |
oltre € 5.2000 e fino a € 26.000 e per i procedimenti contenziosi di competenza esclusiva del Giudice di Pace nonché per i procedimenti di valore indeterminabile |
€ 237,00 + marca da € 27,00 |
Il contributo unificato può essere pagato mediante marca acquistata nei rivenditori autorizzati alla vendita di valori bollati (lottomatica) o utilizzando il mod. F23 con il codice 941T, reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il decreto ingiuntivo può essere impugnato mediante l’opposizione davanti all’Ufficio giudiziario a cui appartiene il giudice che lo ha emesso. L’opposizione si propone entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo con atto di citazione a giudizio ( art. 641 C.P.C.)
CHI PUO' RICHIEDERLOChi ha ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo e ritiene la somma richiesta non dovuta.
DOVE SI RICHIEDEAl Ruolo Generale Civile, piano terra, stanze nn. 14 - 16, sede di via Cavour n. 60, da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARIEffettuato l’accesso in cancelleria, l’iscrizione a ruolo avviene a vista
COSTITABELLA DEL CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVA AI PROCEDIMENTI CIVILI DA ISCRIVERE A RUOLO |
VALORE DICHIARATO |
CONTRIBUTO UNIFICATO (importo da dimezzare) |
Da 0 fino a € 1.032,00 | € 43,00 ( importo da dimezzare ) |
Da € 1.032,00 fino a € 1.100,00 |
€ 43,00 ( importo da dimezzare) + marca da bollo da € 27,00 |
da € 1.100,00 a € 5.200,00 |
€ 98,00 ( importo da dimezzare) + marca da bollo da € 27,00 |
oltre € 5.200 e fino a € 26.000, e i procedimenti contenziosi di competenza esclusiva del Giudice di Pace nonché per i procedimenti di valore indeterminabile | € 237,00 ( da dimezzare) + marca da € 27, 00 |
La opposizione a sanzione amministrativa è il procedimento diretto all’annullamento di un verbale di accertamento di violazioni al codice della strada, una cartella esattoriale, le ordinanze del prefetto emesse a seguito di violazione del codice della strada e quelle per emissione di assegno a vuoto, e le altre violazioni di competenza del giudice di pace.
CHI PUO' RICHIEDERLOIl destinatario di un verbale, ordinanza applicativa di una sanzione amministrativa o di una cartella esattoriale/
La parte interessata personalmente o il difensore munito di procura speciale
DOVE SI RICHIEDEL’opposizione si propone con ricorso presso l’Ufficio del Giudice di Pace dove è stata commessa la violazione.
Il ricorso può essere depositato in cancelleria o spedito per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Il deposito in cancelleria viene fatto al Ruolo generale civile, piano terra, stanze nn.14 e 16, sede di via Cavour n. 60
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARIOriginale del ricorso + una copia dello stesso, contenente la indicazione di un indirizzo mail o un recapito telefonico per le comunicazioni da parte dell’ufficio,
Nota d’iscrizione a ruolo,
Originale del provvedimento impugnato + una copia,
Contributo Unificato secondo il valore dichiarato in base ai dati riportati nella tabella che segue.
Il ricorso può essere compilato on line accedendo a servizi on line del Giudice di Pace ovvero utilizzando il modello reperibile nella modulistica.
TEMPIEffettuato l’accesso in cancelleria, l’iscrizione a ruolo avviene a vista.
Se pervenuto per posta, il ricorso viene iscritto di regola entro il giorno successivo.
COSTITABELLA DEL CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVA AI PROCEDIMENTI CIVILI DA ISCRIVERE A RUOLO |
VALORE DICHIARATO | CONTRIBUTO UNIFICATO |
Da 0 fino a € 1.032,00 | € 43,00 |
Da € 1.032,00 fino a € 1.100,00 |
€ 43,00 + marca da bollo da € 27,00 |
da € 1.100,00 a € 5.200,00 | € 98,00 + marca da bollo da € 27,00 |
oltre € 5.200 e fino a € 26.000 e procedimenti contenziosi di competenza esclusiva del Giudice di Pace nonché per i procedimenti di valore indeterminabile |
€ 237,00 + marca da € 27,00 |
Tra le varie istanze di giustizia che vengono rivolte al Giudice di Pace direttamente da parte degli utenti non professionali, c’è la c.d. perdita di possesso, che è sostanzialmente una causa ordinaria per l’accertamento giudiziale negativo della proprietà di un veicolo. In particolare, un soggetto che ha perso il possesso di un veicolo pur risultandone formalmente proprietario, può rivolgersi al Giudice di Pace per chiedere che venga accertata con sentenza la reale situazione di fatto. redigendo l’atto di introduttivo della causa citazione orale La sentenza emessa costituirà titolo per procedere alle consequenziali annotazioni nel P.R.A., con conseguente esonero da ogni responsabilità derivante dall’intestazione del mezzo stesso.
CHI PUO' RICHIEDERLOAi soggetti che pur risultando formalmente proprietari di un veicolo, di fatto non ne hanno più il possesso.
Le ipotesi più ricorrenti sono: cessione del mezzo a persona che non ha ottemperato agli obblighi di trascrizione nel P.R.A., cessione del mezzo ad una ditta per la rottamazione senza essere più in possesso dei documenti per poter trascrivere l’avvenuta rottamazione.
DOVE SI RICHIEDELa persona che non è in grado di formulare autonomamente l’atto di citazione a giudizio nei confronti del controinteressato, può rivolgersi al Giudice di Pace per essere assistito, ai sensi dell’art. 316 c.p.c. nella redazione dell’atto introduttivo della causa (citazione a giudizio). L’atto così formato dovrà essere notificato alla controparte a mezzo messo notificatore e successivamente iscritto al ruolo generale.
La richiesta va presentata nella sede dell’Ufficio del Giudice di Pace di Palermo in via Cavour, 60 – piano 2° - stanza 5, segreteria dei Giudici, da lunedì a venerdì , dalle ore 8.30 alle 11.30 .
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARIL’interessato deve produrre al Giudice tutti i documenti in suo possesso che comprovano la cessione del mezzo con l’indicazione della controparte che ne ha acquistato la proprietà o il possesso, o che ha ricevuto il mezzo per la rottamazione.
TEMPIPresentata la richiesta in segreteria, l’utente viene indirizzato nella stanza del giudice di turno individuato per la redazione della domanda di citazione; il Giudice, se impegnato ancora in udienza, vi provvederà dopo la trattazione dei procedimenti già fissati per tale udienza.
COSTINulla per la redazione della domanda di citazione orale;
€ 43,00 sotto forma di marche da bollo a titolo di contributo unificato al momento della iscrizione della causa a ruolo, se il valore del mezzo è pari a € 1000.
La parte che sta in giudizio ha diritto a richiedere e ricevere copia degli atti del giudizio
CHI PUO' RICHIEDERLOLa parte, anche tramite il suo procuratore o un delegato, ha diritto a ricevere copia degli atti del giudizio presentando una richiesta presso l’ufficio ove si trova il fascicolo (cancelleria del giudice assegnatario del procedimento o ufficio archivio), corrispondendo le marche secondo la tabella sotto riportata
DOVE SI RICHIEDELa richiesta di copia, redatta secondo l’apposito modulo, va presentata presso l’ufficio ove si trova il fascicolo (cancelleria del giudice o archivio).
Le copie dei provvedimenti che definiscono il procedimento (Sentenze e Decreti Ingiuntivi) possono essere richieste “on line” utilizzando il sito istituzionale del Ministero della Giustizia accedendo a servizi on line del Giudice di Pace.
Utilizzando questa modalità on line di richiesta, l’utente riceverà una mail con la data in cui è possibile il ritiro e l’importo dei diritti di copia da corrispondere.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARIDocumento di identità in corso di validità o, se procuratore o delegato, delega e copia del documento del delegante o procura rilasciata a norma di legge.
TEMPI
Il rilascio di copie non urgenti si intende entro cinque giorni lavorativi dal giorno successivo alla richiesta.
Il rilascio di copie urgenti si intende entro due giorni lavorativi dal giorno successivo alla richiesta.
COSTIAdeguamento importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'art. 274 del DPR n.115/2002 (T.U. sulle spese di giustizia), come disposto dal Ministero della Giustizia con decreto inter-dirigenziale pubblicato il 3 agosto 2021 nella (GU Serie Generale n.184 del 03-08-2021), in vigore dal 18 agosto 2021
Numero pagine |
Copie semplici – senza certificazione di conformità |
Copie con certificazione di conformità |
||
Copie non urgenti |
Copie Urgenti |
Copie non urgenti |
Copie Urgenti |
|
1 - 04 |
0,74 |
2,22 |
5,91 |
17,73 |
5 - 10 |
1,48 |
4,44 |
6,90 |
20,70 |
11 - 20 |
2,94 |
8,82 |
7,86 |
23,58 |
21 - 50 |
5,90 |
17,70 |
9,84 |
29,52 |
51 - 100 |
11,79 |
35,37 |
14,75 |
44,25 |
Oltre 100 |
11,82 +4,92 Ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 |
35,46 Ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 |
14,75 Ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 |
44,25 +17,73 Ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 |
Nel procedimento di convalida del decreto d’espulsione e nei ricorsi avverso il decreto d’espulsione le parti possono chiedere il rilascio di copie conformi o uso studio di atti o documenti del fascicolo processuale
CHI PUO' RICHIEDERLOLa richiesta copie può essere presentata dalla parte personalmente o dal suo difensore
DOVE SI RICHIEDETale richiesta deve essere presentata nella cancelleria di appartenenza del Giudice di Pace procedente
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARIL’interessato deve compilare un modulo di richiesta che sarà fornito dal personale di cancelleria.
TEMPITrattandosi di procedure urgenti, il rilascio delle copie è fatto a vista compatibilmente con le esigenze della cancelleria.
COSTIIl servizio è esente da ogni imposta o tassa
Il consulente tecnico d'ufficio (o CTU) svolge la funzione di ausiliario del giudice. Il CTU, contestualmente al deposito dell'elaborato in Cancelleria, consegna la "richiesta di liquidazione" del proprio onorario e spese.
CHI PUO' RICHIEDERLOL’istanza di liquidazione viene presentata al Giudice procedente dal CTU nominato
DOVE SI RICHIEDESi deposita nella cancelleria del Giudice procedente
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARILa richiesta di liquidazione può essere corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le spese eventualmente sostenute
TEMPILa richiesta di liquidazione viene tempestivamente trasmessa dalla cancelleria al giudice competente
COSTINulla
Ai sensi dell’art. 633 C.P.C., chi è creditore di una somma di denaro liquida ed esigibile, può chiedere al Giudice di emettere nei confronti del debitore un decreto ingiuntivo di pagamento della somma dovuta.
CHI PUO' RICHIEDERLOA tutti i soggetti titolari nei confronti di qualcuno di un credito certo ed esigibile fondato su prova scritta.
DOVE SI RICHIEDEA tutti i soggetti titolari nei confronti di qualcuno di un credito certo ed esigibile fondato su prova scritta.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI
Il ricorso può essere compilato utilizzando il sito istituzionale del Ministero della Giustizia accedendo a servizi on line del Giudice di Pace.
TEMPIEffettuato l’accesso in cancelleria, l’iscrizione a ruolo avviene a vista
COSTI
TABELLA DEL CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVA AI PROCEDIMENTI CIVILI DA ISCRIVERE A RUOLO |
VALORE DICHIARATO | CONTRIBUTO (importo da dimezzare) |
Da 0 fino a € 1.032,00 | € 43,00 |
Da € 1.032,00 fino a € 1.100,00 |
€ 43,00 + marca da bollo da € 27,00 |
da € 1.100,00 a € 5.200,00 |
€ 98,00 + marca da bollo da € 27,00 |
oltre € 5.200 e fino a € 26.000 e procedimenti contenziosi di competenza esclusiva del Giudice di Pace nonché per i procedimenti di valore indeterminabile | € 237,00 + marca da € 27,00 |
La persona che rende una testimonianza in un procedimento civile, può richiedere il rilascio di certificazione attestante la sua presentazione all’udienza per motivi di giustizia. Tale certificazione è valida ed utilizzabile solo nei rapporti tra privati, in quanto nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445\2000.
CHI PUO' RICHIEDERLOPuò essere richiesta dalla persona chiamata a testimoniare dopo essere stata sentita in udienza dal giudice. L’attestazione può essere rilasciata anche in caso di rinvio dell’udienza purchè la persona si sia presentata in ufficio.
DOVE SI RICHIEDESi richiede nella cancelleria del Giudice procedente, dopo avere reso la testimonianza
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARILa citazione testi e il documento di riconoscimento in corso di validità
TEMPIIl certificato viene rilasciato a vista all’atto della richiesta in cancelleria
COSTINulla