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Servizi civili

COS'E'
  • Convalida espulsione amministrativa dello straniero (   13, co. 2 e 5.2 cpv. del D. Lgs. N. 286/1998): l’espulsione amministrativa dello straniero è disposta dal Prefetto con decreto motivato immediatamente esecutivo. Le misure per l’esecuzione di tale decreto sono adottate dal Questore, con provvedimento che deve essere notificato all’interessato e comunicato entro 48 ore al Giudice di Pace territorialmente competente per la convalida.Il Giudice, entro le 48 ore successive alla comunicazione, fissa l’udienza in camera di consiglio che si svolge con la partecipazione necessaria di un difensore di fiducia o nominato di ufficio. Il Giudice, verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, emette nella stessa udienza decreto di convalida del provvedimento del questore; in caso contrario, il provvedimento perde ogni effetto. Il decreto di convalida del Giudice di pace è ricorribile per cassazione; la proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.
  • Ricorso avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto (art. 13 co 8 del D. Lgs. N. 286/1998 e art. 18 del Lgs. n. 150/2011): il decreto di espulsione emesso dal Prefetto può essere impugnato unicamente davanti al giudice di pace del luogo in cui ha sede l’autorità che lo ha disposto. Il ricorso è proposto entro 30 giorni dalla notifica del decreto di espulsione ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero. Il giudice, se il ricorso è stato proposto fuori termine, lo dichiara inammissibile; in caso contrario emette decreto di fissazione udienza, che viene notificato a cura della cancelleria almeno 5 giorni prima della data della stessa. L’autorità che ha emesso il provvedimento di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati; lo straniero se sprovvisto di difensore di fiducia, è ammesso alla difesa di ufficio con oneri a carico dell’erario, ovvero al gratuito patrocinio a spese dell’erario. Se necessario, può essere assistito anche da un’interprete.Il giudizio è definito entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. La decisione del giudice di pace è ricorribile soltanto  per cassazione.
CHI PUO' RICHIEDERLO
  • Il procedimento di convalida del decreto di espulsione viene attivato dagli organi della Questura.
  • Il ricorso avverso il decreto d’espulsione è attivato dallo straniero, tramite il suo Avvocato, che vuole impugnare il decreto d’espulsione emesso dal Prefetto.
DOVE SI RICHIEDE

 

  • Il ricorso avverso il decreto di espulsione può essere depositato:
  1. al Ruolo Gen. Civ.  piano terra, st. 14, nella sede di via Cavour nn. 40/60, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 -13.00 / 14.00-15.00;
  2. a mezzo servizio postale;
  3. tramite una rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero, che ne cura l’inoltro all’autorità giudiziaria competente, dopo avere autenticato la sottoscrizione del ricorrente e raccolto la procura speciale conferita al difensore.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI
  • Per la convalida del decreto di espulsione: la richiesta di convalida delle misure disposte in esecuzione del decreto di espulsione del Prefetto, la copia di quest’ultimo ed il verbale di notifica allo straniero, la nomina del difensore di fiducia dello straniero ove esista, la fotocopia del passaporto;
  • Per la proposizione del ricorso avverso il decreto d’espulsione: atto di ricorso con allegato il decreto di espulsione notificato, e i documenti che il ricorrente intende produrre. Il ricorso può essere sottoscritto personalmente dallo straniero espulso.
TEMPI
  • Il procedimento di convalida si esaurisce entro e non oltre le 48 ore dalla ricezione della richiesta da parte degli organi della Questura.
  • Il ricorso avverso al decreto di espulsione deve essere definito entro 20 giorni dal deposito dell’atto.
COSTI

Entrambe le procedure di convalida e di ricorso sono totalmente esenti da spese per imposte e tasse. E’ previsto inoltre l’ammissione dello straniero alla difesa di ufficio o di fiducia a carico dello Stato, ovvero al gratuito patrocinio a spese dell’Erario.

COS'E'

Le parti del processo civile, e gli ausiliari nominati dal Giudice, possono depositare in corso di causa in cancelleria oppure dinanzi al giudice, nel rispetto degli eventuali termini previsti dalle norme processuali: comparsa di costituzione e di risposta, comparsa d’intervento, memorie difensive e conclusive, produzione di documenti, relazione di consulenza tecnica e istanze di liquidazione

CHI PUO' RICHIEDERLO

Gli atti possono essere depositati dalle parti personalmente o dai loro difensori, dai consulenti tecnici nominati dal Giudice

DOVE SI RICHIEDE

Il deposito di atti avviene di regola nella cancelleria del Giudice procedente

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

L’atto o il documento da depositare e una copia per il fascicolo d’ufficio, nonché una o più copie per le altre parti processuali

TEMPI

Effettuato l’accesso in cancelleria, il deposito avviene immediatamente con la presentazione dell’atto.

COSTI

Il deposito atti è di regola esente da tasse o imposte, ad eccezione della comparsa di costituzione o risposta che contenga una domanda riconvenzionale o la chiamata di terzo. In questi casi, è dovuto il contributo unificato secondo quanto previsto dall’art. 13 co. 1 bis del DPR n. 115/2002.

Il contributo unificato è dovuto anche in caso di atto d’intervento volontario di terzo.

COS'E'

Chiunque volesse proporre una domanda giudiziale nei confronti di un altro soggetto per una controversia che rientri nella competenza del Giudice di Pace, può richiedere l’assistenza dello stesso Giudice affinché questi raccolga  la sua domanda in un apposito verbale (Verbale ex art. 316 cpc) che sostituisca l’atto di citazione a comparire a udienza fissa.

CHI PUO' RICHIEDERLO

Puo’ richiedere il servizio il legittimato processuale ossia il titolare del diritto da tutelare che abbia la capacità di stare in giudizio ossia colui che abbia il libero esercizio dei diritti.

Il libero esercizio dei diritti è, in linea generale, escluso per gli incapaci, e precisamente: il minore è rappresentato in giudizio dai genitori esercenti la patria potestà e, in mancanza degli stessi, da un tutore (v. 320 c.c.); l'interdetto è rappresentato dal tutore (v. 357 c.c.). I soggetti semi- capaci, e cioè il minore emancipato (v. 394 c.c.) e il maggiore inabilitato (v. 424 c.c.), sono assistiti in giudizio dal curatore.

DOVE SI RICHIEDE

Il servizio è erogato da lunedì a venerdì, dalle 08,30 alle 11,30, in via Cavour n. 60. L’ iter prevede che ci si rechi al piano secondo stanza 5 dove all’utente viene assegnato il Giudice che lo assisterà per la redazione del verbale. Redatto il verbale, l’utente dovrà:

1) recarsi presso la cancelleria del Giudice per il rilascio della copia conforme del verbale;

2) provvedere alla notifica a controparte tramite il messo notificatore dell’ufficio o tramite UNEP; tra la data della notifica e quella dell’udienza non possono intercorrere meno di 45 giorni;

3) entro dieci dalla notifica, dovrà provvederà all’iscrizione a ruolo del verbale ex art 316 cpc, già notificato a controparte e  corredato della documentazione che si vuole produrre nonché  delle marche per il  pagamento del Contributo Unificato, e dei diritti per imposta di bollo se dovuti ( vedi scheda iscrizione a ruolo).

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

1) L’interessato potrà produrre al Giudice atti e documenti in suo possesso a sostegno della domanda.

2) Il documento di identità in corso di validità

TEMPI

Presentata la richiesta nella segreteria del coordinamento ( st. n. 5 , p. 2°), l’utente viene indirizzato nella stanza del Giudice di turno individuato per la redazione della domanda di citazione orale; il Giudice se impegnato ancora in udienza, vi provvederà dopo la trattazione dei procedimenti già fissati per tale udienza.

COSTI

Nulla per la redazione del verbale di citazione orale

COS'E'

La parte che ha notificato un atto di citazione a giudizio, o ha proposto un ricorso per decreto ingiuntivo o  di opposizione a sanzione amministrativa o a un  D.I. emesso, deve provvedere alla sua iscrizione a ruolo depositando nella cancelleria del ruolo generale civile, il proprio fascicolo contenente gli atti di parte e la nota di iscrizione a ruolo

CHI PUO' RICHIEDERLO

La parte personalmente, il difensore munito di procura o persona da questi incaricata

DOVE SI RICHIEDE

Gli atti possono essere inviati per posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o consegnati a mano al ruolo generale civ.,  piano terra, stanza n.14, sede di via Cavour n. 60

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI
  • Ricorso o atto di citazione in originale notificato + due copie
  • La nota d’iscrizione a ruolo, da compilare con il programma easy nota o utilizzando il modello allegato se iscrive la parte personalmente
  • Per le opposizioni a sanzione amministrativa, l’originale del provvedimento opposto + una copia dello stesso stampata su fogli separati
  • Contributo Unificato dell’importo corrispondente al valore dichiarato, ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico spese di Giustizia, secondo gli importi riportati nella seguente tabella
TEMPI

L’iscrizione a ruolo avviene al momento del deposito dell’atto in cancelleria.

COSTI

TABELLA DEL CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVA AI PROCEDIMENTI CIVILI DA ISCRIVERE A RUOLO

VALORE DICHIARATO

CONTRIBUTO UNIFICATO

Da 0 fino a € 1.032,00 € 43,00
Da € 1.032,00 fino a € 1.100,00

€ 43,00 + marca da bollo da € 27,00

da € 1.100,00 a € 5.200,00 € 98,00 + marca da bollo da € 27,00
oltre € 5.2000 e fino a €  26.000 e per i procedimenti contenziosi di competenza esclusiva del Giudice di Pace nonché  per i procedimenti di valore indeterminabile

€ 237,00 + marca da € 27,00

  • Nei procedimenti per decreto ingiuntivo e di opposizioni a decreto ingiuntivo, l’importo del contributo unificato da versare è ridotto alla metà;
  • Nei procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa che abbiano ad oggetto più verbali di accertamento di violazioni al codice della strada, l’importo del C.U. si calcola in base al valore complessivo delle sanzioni opposte(in conformità alla nuova circolare del Presidente della Corte di Appello di Palermo prot. N. 18892 del 18/12/2019);
  • I procedimenti di opposizione a ordinanze della Prefettura di sospensione della patente di guida, sono considerati di valore indeterminabile
  • I procedimenti in materia d’immigrazione sono esenti.

Il contributo unificato può essere pagato mediante marca acquistata nei rivenditori autorizzati alla vendita di valori bollati (lottomatica) o utilizzando il mod. F23 con il codice 941T, reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

COS'E'

Il decreto ingiuntivo può essere impugnato mediante l’opposizione davanti all’Ufficio giudiziario a cui appartiene il giudice che lo ha emesso. L’opposizione si propone entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo con atto di citazione a giudizio ( art. 641 C.P.C.)

CHI PUO' RICHIEDERLO

Chi ha ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo e ritiene la somma richiesta non dovuta.

DOVE SI RICHIEDE

Al Ruolo Generale Civile, piano terra, stanze nn. 14 - 16, sede di via Cavour n. 60, da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI
  • L’atto di citazione a giudizio in originale notificato + una copia per il fascicolo di ufficio, copia notificata del decreto ingiuntivo opposto e gli eventuali documenti sui quali si basa l’opposizione;
  • Nota d’iscrizione a ruolo,
  • Marche da bollo per Contributo Unificato, d’importo dimezzato rispetto al valore dichiarato
  • Marca da bollo di € 27,00 nei casi in cui è dovuta
TEMPI

Effettuato l’accesso in cancelleria, l’iscrizione a ruolo avviene a vista

COSTI
TABELLA DEL CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVA AI PROCEDIMENTI CIVILI DA ISCRIVERE A RUOLO
VALORE DICHIARATO

CONTRIBUTO UNIFICATO (importo da dimezzare)

Da 0 fino a € 1.032,00 € 43,00  ( importo da dimezzare )
Da € 1.032,00 fino a € 1.100,00

€ 43,00 ( importo da dimezzare)  + marca da bollo da € 27,00

da € 1.100,00 a € 5.200,00

€ 98,00  ( importo da dimezzare) + marca da bollo da € 27,00

oltre € 5.200 e fino a € 26.000, e i procedimenti contenziosi di competenza esclusiva del Giudice di Pace nonché per i procedimenti di valore indeterminabile € 237,00 ( da dimezzare)  + marca da € 27, 00
COS'E'

La opposizione a sanzione amministrativa è il procedimento diretto all’annullamento di un verbale di accertamento di violazioni al codice della strada, una cartella esattoriale, le ordinanze del prefetto emesse a seguito di violazione del codice della strada e quelle per emissione di assegno a vuoto, e le altre violazioni di competenza del giudice di pace.

CHI PUO' RICHIEDERLO

Il destinatario di un verbale, ordinanza applicativa di una sanzione amministrativa o di una cartella esattoriale/

La parte interessata personalmente o il difensore munito di procura speciale

DOVE SI RICHIEDE

L’opposizione si propone con ricorso presso l’Ufficio del Giudice di Pace dove è stata commessa la violazione.

Il ricorso può essere depositato in cancelleria o spedito per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Il deposito in cancelleria viene fatto al Ruolo generale civile, piano terra, stanze nn.14 e 16, sede di via Cavour n. 60

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Originale del ricorso + una copia dello stesso, contenente la indicazione di un indirizzo mail o un recapito telefonico per le comunicazioni da parte dell’ufficio,

Nota d’iscrizione a ruolo,

Originale del provvedimento impugnato + una copia,

Contributo Unificato secondo il valore dichiarato in base ai dati riportati nella tabella che segue.

Il ricorso può essere compilato on line accedendo a servizi on line del Giudice di Pace ovvero utilizzando il modello reperibile nella modulistica.

TEMPI

Effettuato l’accesso in cancelleria, l’iscrizione a ruolo avviene a vista.

Se pervenuto per posta, il ricorso viene iscritto di regola entro il giorno successivo.

COSTI
TABELLA DEL CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVA AI PROCEDIMENTI CIVILI DA ISCRIVERE A RUOLO
VALORE DICHIARATO CONTRIBUTO UNIFICATO
Da 0 fino a € 1.032,00 € 43,00
Da € 1.032,00 fino a € 1.100,00

€ 43,00 + marca da bollo da € 27,00

da € 1.100,00 a € 5.200,00 € 98,00 + marca da bollo da € 27,00
oltre € 5.200 e fino a € 26.000 e procedimenti contenziosi di competenza esclusiva del Giudice di Pace nonché  per i procedimenti di valore indeterminabile

€ 237,00 + marca da € 27,00

 

COS'E'

Tra le varie istanze di giustizia che vengono rivolte al Giudice di Pace direttamente da parte degli utenti non professionali, c’è la c.d. perdita di possesso, che è sostanzialmente una causa ordinaria per l’accertamento giudiziale negativo della proprietà di un veicolo. In particolare, un soggetto che ha perso il possesso di un veicolo pur risultandone formalmente proprietario, può rivolgersi al Giudice di Pace per chiedere che venga accertata con sentenza la reale situazione di fatto. redigendo l’atto di introduttivo della causa citazione orale La sentenza emessa costituirà titolo per procedere alle consequenziali annotazioni nel P.R.A., con conseguente esonero da ogni responsabilità derivante dall’intestazione del mezzo stesso. 

CHI PUO' RICHIEDERLO

Ai soggetti che pur risultando formalmente proprietari di un veicolo, di fatto non ne hanno più il possesso.

Le ipotesi più ricorrenti sono: cessione del mezzo a persona che non ha ottemperato agli obblighi di trascrizione nel P.R.A., cessione del mezzo ad una ditta per la rottamazione senza essere più in possesso dei documenti per poter trascrivere l’avvenuta rottamazione.

DOVE SI RICHIEDE

La persona che non è in grado di formulare autonomamente l’atto di citazione a giudizio nei confronti del controinteressato, può rivolgersi al Giudice di Pace per essere assistito, ai sensi dell’art. 316 c.p.c. nella redazione dell’atto introduttivo della causa (citazione a giudizio).  L’atto così formato dovrà essere notificato alla controparte a mezzo messo notificatore e successivamente iscritto al ruolo generale.

La richiesta va presentata nella sede dell’Ufficio del Giudice di Pace di Palermo in  via Cavour, 60 – piano 2° - stanza 5, segreteria dei Giudici, da lunedì a venerdì , dalle ore 8.30 alle 11.30 .

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

L’interessato deve produrre al Giudice tutti i documenti in suo possesso che comprovano la cessione del mezzo con l’indicazione della controparte che ne ha acquistato la proprietà o il possesso, o che ha ricevuto il mezzo per la rottamazione.

TEMPI

Presentata la richiesta in segreteria, l’utente viene indirizzato nella stanza del giudice di turno individuato per la redazione della domanda di citazione; il Giudice, se impegnato ancora in udienza, vi provvederà dopo la trattazione dei procedimenti già fissati per tale udienza.

COSTI

Nulla per la redazione della domanda di citazione orale;

€ 43,00 sotto forma di marche da bollo a titolo di contributo unificato al momento della iscrizione della causa a ruolo, se il valore del mezzo è pari a € 1000.

COS'E'

La parte che sta in giudizio ha diritto a richiedere e ricevere copia degli atti del giudizio

CHI PUO' RICHIEDERLO

La parte, anche tramite il suo procuratore o un delegato, ha diritto a ricevere copia degli atti del giudizio presentando una richiesta presso l’ufficio ove si trova il fascicolo (cancelleria del giudice assegnatario del procedimento o ufficio archivio), corrispondendo le marche secondo la tabella sotto riportata

DOVE SI RICHIEDE

La richiesta di copia, redatta secondo l’apposito modulo, va presentata presso l’ufficio ove si trova il fascicolo (cancelleria del giudice o archivio).

Le copie dei provvedimenti che definiscono il procedimento (Sentenze e Decreti Ingiuntivi) possono essere richieste “on line” utilizzando il sito istituzionale del Ministero della Giustizia accedendo a servizi on line del Giudice di Pace.

Utilizzando questa modalità on line di richiesta, l’utente riceverà una mail con la data in cui è possibile il ritiro e l’importo dei diritti di copia da corrispondere.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Documento di identità in corso di validità o, se procuratore o delegato, delega e copia del documento del delegante o procura rilasciata a norma di legge.

 

TEMPI

Il rilascio di copie non urgenti si intende entro cinque giorni lavorativi dal giorno successivo alla richiesta.

Il rilascio di copie urgenti si intende entro due giorni lavorativi dal giorno successivo alla richiesta.

COSTI

Adeguamento importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'art. 274 del DPR n.115/2002 (T.U. sulle spese di giustizia), come disposto dal Ministero della Giustizia con decreto inter-dirigenziale pubblicato il 3 agosto 2021 nella (GU Serie Generale n.184 del 03-08-2021), in vigore dal 18 agosto 2021

Numero pagine

Copie semplici – senza certificazione di conformità

Copie con certificazione di conformità

Copie non urgenti

Copie Urgenti

Copie non urgenti

Copie Urgenti

 1 - 04

0,74

2,22

5,91

17,73

5 - 10

1,48

4,44

6,90

20,70

11 - 20

2,94

8,82

7,86

23,58

21 - 50

5,90

17,70

9,84

29,52

51 - 100

11,79

35,37

14,75

44,25

Oltre 100

11,82 +4,92

Ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

35,46
+14,76

Ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

14,75
+5,91

 Ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

44,25 +17,73

Ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

COS'E'

Nel procedimento di convalida del decreto d’espulsione e nei ricorsi avverso il decreto d’espulsione le parti possono chiedere il rilascio di copie conformi o uso studio di atti o documenti del fascicolo processuale

CHI PUO' RICHIEDERLO

La richiesta copie può essere presentata dalla parte personalmente o dal suo difensore

DOVE SI RICHIEDE

Tale richiesta deve essere presentata nella cancelleria di appartenenza del Giudice di Pace procedente

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

L’interessato deve compilare un modulo di richiesta che sarà fornito dal personale di cancelleria.

TEMPI

Trattandosi di procedure urgenti, il rilascio delle copie è fatto a vista compatibilmente con le esigenze della cancelleria.

COSTI

Il servizio è esente da ogni imposta o tassa

COS'E'

Il consulente tecnico d'ufficio (o CTU) svolge la funzione di ausiliario del giudice. Il CTU, contestualmente al deposito dell'elaborato in Cancelleria, consegna la "richiesta di liquidazione" del proprio onorario e spese.

CHI PUO' RICHIEDERLO

L’istanza di liquidazione viene presentata al Giudice procedente dal CTU nominato

DOVE SI RICHIEDE

Si deposita nella cancelleria del Giudice procedente

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

La richiesta di liquidazione può essere corredata dalla documentazione idonea  a dimostrare le spese eventualmente sostenute

TEMPI

La richiesta di  liquidazione viene tempestivamente trasmessa dalla cancelleria  al giudice competente

COSTI

Nulla

COS'E'

Ai sensi dell’art. 633 C.P.C., chi è creditore di una somma di denaro liquida ed esigibile, può chiedere al Giudice di emettere nei confronti del debitore un decreto ingiuntivo di pagamento della somma dovuta.

CHI PUO' RICHIEDERLO

A tutti i soggetti titolari nei confronti di qualcuno di un credito certo ed esigibile fondato su prova scritta.

DOVE SI RICHIEDE

A tutti i soggetti titolari nei confronti di qualcuno di un credito certo ed esigibile fondato su prova scritta.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI
  • Il ricorso in originale + una copia,
  • Nota d’iscrizione a ruolo,
  • Contributo Unificato dimezzato rispetto al valore dichiarato secondo gli importi riportati nella tabella che segue, mentre la marca da bollo quando dovuta va corrisposta per intero.
  • Documentazione a sostegno del credito vantato

 

Il ricorso può essere compilato utilizzando il sito istituzionale del Ministero della Giustizia accedendo a servizi on line del Giudice di Pace.

TEMPI

Effettuato l’accesso in cancelleria, l’iscrizione a ruolo avviene a vista

COSTI

TABELLA DEL CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVA AI PROCEDIMENTI CIVILI DA ISCRIVERE A RUOLO

VALORE DICHIARATO CONTRIBUTO (importo da dimezzare)
Da 0 fino a € 1.032,00 € 43,00
Da € 1.032,00 fino a € 1.100,00

€ 43,00 + marca da bollo da € 27,00

da € 1.100,00 a € 5.200,00

€ 98,00 + marca da bollo da € 27,00

oltre € 5.200 e fino a € 26.000 e procedimenti contenziosi di competenza esclusiva del Giudice di Pace nonché  per i procedimenti di valore indeterminabile € 237,00 + marca da € 27,00

 

COS'E'

La persona che rende una testimonianza in un procedimento civile, può richiedere il rilascio di certificazione attestante la sua presentazione all’udienza per motivi di giustizia. Tale certificazione è valida ed utilizzabile solo nei rapporti tra privati, in quanto nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati  sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445\2000.

CHI PUO' RICHIEDERLO

Può essere richiesta dalla persona chiamata a testimoniare dopo essere stata sentita in udienza  dal giudice. L’attestazione può essere rilasciata anche in caso di  rinvio dell’udienza purchè la persona si sia presentata in ufficio.

DOVE SI RICHIEDE

Si richiede nella cancelleria del Giudice procedente, dopo avere reso la testimonianza

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

La citazione testi e il documento di riconoscimento in corso di validità

TEMPI

Il certificato viene rilasciato a vista all’atto della richiesta in cancelleria

COSTI

Nulla


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