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Servizi penali

COS'E'
  • Ricezione ed attestazione contestuale del deposito di atti di parte (scritti difensivi, liste testi, istanze, atti d’impugnazione) concernenti un  procedimento penale pendente.
  • Al deposito di un atto consegue l’annotazione su Registro informatico/cartaceo pertinente, l’inserimento e la sua indicizzazione all’interno del fascicolo.
  • Rilascio, ove richiesto, della certificazione di avvenuto deposito.
CHI PUO' RICHIEDERLO

Parti private, e loro difensori, di un procedimento penale pendente (imputato, parte civile, persona offesa, responsabile civile).

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria  della 1^ Sezione Penale – Via  Donizetti n° 14, Palermo

Piano 2°

Orari: dal lunedì al venerdì 8.30-13.30/ 14.00-15.00

(nella giornata di sabato il servizio è garantito dal Presidio ricezione atti presso la sede di Via Cavour n° 60 – Palermo).

A mezzo servizio postale 

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Documento d’identità valido;  eventuale delega, con allegata copia del documento d’identità del delegante.

TEMPI

Non sono previsti tempi di attesa. Se gli atti sono regolari, il servizio viene reso contestualmente all’accesso all’Ufficio di Cancelleria.

COSTI

Non vi sono spese.

Il deposito del ricorso immediato della persona offesa (art. 21 D. Lvo 274/2000) e dell’atto di costituzione di parte civile comporta l’anticipazione dei diritti, delle indennità di trasferta e delle spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27.00 (art. 30 D.P.R. 115/2002).

Ai fini del rilascio della certificazione di avvenuto deposito dell’atto, l’istanza, in carta libera, deve essere accompagnata da una marca per diritti di certificazione pari ad € 3.87.

COS'E'
  • Ricezione ed attestazione contestuale del deposito di atto di impugnazione di sentenza o della dichiarazione di opposizione al decreto penale di condanna emessi da Ufficio Giudiziario di altro luogo ( art. 582 - 461 C.P.P.).
  • L’atto di impugnazione in forma scritta / la dichiarazione di opposizione al decreto vengono annotati sul Registro cartaceo Mod. 24 e trasmessi tempestivamente alla cancelleria dell’Ufficio Giudiziario che li ha emessi.
CHI PUO' RICHIEDERLO

L’imputato, la parte civile costituita, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo difensore, eventualmente nominato.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria  della  Sezione Penale – Via  Donizetti n° 14, Palermo

Piano 2°, da  lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00/ dalle ore 14.00 alle ore15.00;

Nella giornata di sabato dalle ore 8.30 alle 13.30, presso la sede di Via Cavour n° 60 – Palermo, solo per gli atti in scadenza in giornata.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

L’atto d’impugnazione in forma scritta con allegato il numero di copie previste( 3 per l’appello e 5 per il ricorso per cassazione)/ la copia notificata del decreto penale di condanna per la eventuale redazione della dichiarazione di opposizione in cancelleria;

Documento d’identità valido; la procura speciale in caso di opposizione proposta a mezzo del difensore nominato.

TEMPI

Non sono previsti tempi di attesa. Il servizio di ricezione e deposito dell’’atto di impugnazione o di opposizione  viene reso contestualmente all’accesso all’Ufficio di Cancelleria.

COSTI

Non vi sono spese.

Ai fini del rilascio della certificazione di avvenuto deposito dell’atto, l’istanza, in carta libera, deve essere accompagnata da una marca per diritti di certificazione pari ad € 3.87.

COS'E'
  • Ricezione ed attestazione contestuale del deposito di atti di d’impugnazione (appello, ricorso per Cassazione), proposti dalle parti avverso la sentenza (nonché del reclamo ex art. 410 bis c.p.p. avverso il decreto di archiviazione), nei casi e nei termini previsti dalla legge.  L’impugnazione è il mezzo formale per richiedere un ulteriore esame della posizione processuale e fare valere eventuali doglianze in ordine all’esito del giudizio di prime cure, introducendo un successivo grado di giudizio.
  • Al deposito segue l’annotazione su Registro informatico/cartaceo pertinente, l’indicizzazione dell’atto ed il rilascio, ove richiesto, della certificazione di avvenuto deposito.
CHI PUO' RICHIEDERLO

Parti private (imputato, parte civile, persona offesa, responsabile civile) e loro difensori.

La sottoscrizione dell’atto d’impugnazione proposto dalla parte privata deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o  dal difensore.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria  della 1^ Sezione Penale – Via  Donizetti n° 14, Palermo

Piano 2°

Orari: dal lunedì al venerdì 8.30-13.30/ 14.00-15.00

(nella giornata di sabato il servizio è garantito dal Presidio ricezione atti presso la sede di Via Cavour n° 60 – Palermo).

Le parti private ed i difensori possono presentare l’atto d’impugnazione anche nella Cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento.

Le parti e i difensori possono proporre l’impugnazione anche con raccomandata o telegramma, purché, in tale caso, segua un atto esplicativo dei motivi. L’impugnazione si intende proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Documento d’identità valido;  eventuale delega al deposito, con atto separato, ovvero,  in calce all’atto d’impugnazione.

TEMPI

Non sono previsti tempi di attesa per il deposito dell’atto d’impugnazione. Il servizio viene reso contestualmente all’accesso in Cancelleria.

COSTI

Non vi sono spese.

Il deposito dell’atto d’impugnazione proposto dalla parte civile comporta l’anticipazione dei diritti, delle indennità di trasferta e delle spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27.00 (art. 30 D.P.R. 115/2002).

Ai fini del rilascio della certificazione di avvenuto deposito dell’atto, l’istanza, in carta libera, deve essere accompagnata da una marca per diritti di certificazione pari ad € 3.87.

COS'E'

Richiesta diretta ad ottenere copia di atti del fascicolo processuale penale dibattimentale o di provvedimenti giudiziari.

Le copie di atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari e dei decreti di archiviazione vengono rilasciate dalla Segreteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo – Ufficio reati di competenza del GdP – Pal. “N” Via Pagano, Palermo.

Le copie possono essere:

  • semplici (al fine di conoscere il contenuto dell’atto);
  • autentiche (munite della certificazione di conformità all’originale);
  • in forma esecutiva ( se trattasi di titoli esecutivi per legge).
CHI PUO' RICHIEDERLO

Le parti private (imputato, parte civile, persona offesa, responsabile civile), i difensori e chiunque abbia un interesse tutelato dalla legge (in questo caso, previa autorizzazione del Magistrato procedente).

Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a  favore della quale è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori. Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso atto. Il rilascio di ulteriori copie (in caso di smarrimento, deterioramento, ecc.) va autorizzato con provvedimento del Presidente del Tribunale (o Magistrato dallo stesso delegato), previa instaurazione di apposito procedimento innanzi alla Sezione “Volontaria Giurisdizione” del Tribunale di Palermo.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria  della 1^ Sezione Penale – Via  Donizetti n° 14, Palermo

Piano 2°

Orari: dal lunedì al venerdì 8.30-13.30/ 14.00-15.00

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

La richiesta deve essere formulata per iscritto, utilizzando la modulistica  reperibile in Cancelleria o sul sito, e previa esibizione di documento d’identità valido. E’ ammessa eventuale delega, con allegata copia del documento d’identità del delegante.

TEMPI

Se la richiesta riveste carattere d’urgenza, le copie sono rilasciate entro due giorni lavorativi; altrimenti, entro cinque giorni.

COSTI

I diritti di copia, da anticipare all’atto della richiesta, nella misura prevista per legge, variano a seconda del tipo di copia  (semplice/conforme), del numero delle pagine e dell’eventuale carattere d’urgenza della richiesta.

COS'E'

E’ l’atto che attesta la presenza di una persona all’udienza penale in qualità di testimone, e viene rilasciato su richiesta dell’interessato.

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, la persona interessata può sostituire tale certificato con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

CHI PUO' RICHIEDERLO

La persona che ha assistito ad un fatto, o che comunque ha informazioni su di un fatto rilevante in un processo penale, può essere citata e sentita nell'ambito di un processo penale in qualità di testimone.

Prestare testimonianza in una causa penale, oltre a rappresentare  una forma di collaborazione per il buon funzionamento della Giustizia,  costituisce un obbligo giuridico.

Nel caso il Testimone non si presenti, senza giustificato motivo, il Giudice, a norma dell'art. 133 del c.p.p., può disporne l'accompagnamento a mezzo della Polizia Giudiziaria e può condannarlo al pagamento di una somma da € 51 a € 516 e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

In caso di gravi e giustificati motivi, che non consentano al teste di comparire nel giorno fissato per la sua audizione, egli deve comunicare tempestivamente l’impedimento inviando una comunicazione scritta ( a mezzo e-mail, pec, fax) alla Cancelleria della Sezione Penale, unitamente alla documentazione a suffragio.

Al termine della deposizione, al testimone, che ne faccia richiesta, sarà rilasciata dal Cancelliere d'udienza una certificazione della sua comparizione quale teste. La certificazione può essere rilasciata anche alla fine dell’udienza dal personale di cancelleria.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria  - Sezione Penale del Giudice di Pace  – Via  Donizetti n° 14, Palermo-

Piano 2°- Orari: dal lunedì al venerdì 8.30-13.30/ 14.00-15.00

Può essere richiesta e trasmessa anche per pec

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Un documento d’identità valido

TEMPI

Il servizio viene reso al termine della deposizione dal Cancelliere d’udienza, ovvero in cancelleria contestualmente all’accesso all’Ufficio di Cancelleria.

COSTI

Nulla.


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