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Servizi volontaria giurisdizione

 

GUIDA AI SERVIZI 

TRIBUNALE DI PALERMO

 

 

 

 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

 

 

Bozza 18 gennaio 2023


 

 

 

AMMORTAMENTO DI ASSEGNI – SMARRITI, SOTTRATTI O DISTRUTTI 3

RIABILITAZIONE DEL SOGGETTO PROTESTATO.. 5

RICORSO AL GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE7

VENDITA DI BENI DI PROPRIETÀ DI UN INCAPACE9

ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D’INVENTARIO.. 11

ACCETTAZIONE O RINUNCIA NOMINA ESECUTORE TESTAMENTARIO.. 13

APPOSIZIONI DEI SIGILLI SU BENI EREDITATI 15

CERTIFICATO REGISTRO SUCCESSIONI 17

EREDITÀ GIACENTE18

RINUNCIA ALL’EREDITA’ 20

NOMINA DEL CURATORE SPECIALE22

NOMINA O SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI 23

NOMINA AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO.. 24

REVOCA GIUDIZIALE DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO.. 25

STIMA ECONOMICA MEDIANTE ESPERTO.. 27

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ DEL LODO ARBITRALE28

ISCRIZIONE REGISTRO STAMPA30

LIQUIDAZIONE DELLE SPESE E DEGLI ONORARI DEGLI ARBITRI 32

NOMINA INTERPRETE PER MUTO O SORDOMUTO.. 33

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI 34

RICERCA TELEMATICA BENI DA PIGNORARE35

RIFIUTO DEL CONSERVATORE DI CANCELLAZIONE IPOTECA36

 

 

0917423256

0917423289

0917423506

0917423280

 

Email

volontaria.tribunale.palermo@giustizia.it

Pec

volgiurisdizione.tribunale.palermo@giustiziacert.it

 

2 piano Palazzo di Giustizia 

stanza n. 23

 

Direttore Dott.ssa Delia Romano

Funzionario Giud. Maria Rosa Ferrara

Funzionario Giud. Daniela La Punta

Funzionario Giud.  Sonia Scichilone

Assistente Giud. Leonarda Misuraca

Orario di apertura

09:00 – 13:00

         


 

 

 

# scheda

AMMORTAMENTO DI ASSEGNI – SMARRITI, SOTTRATTI O DISTRUTTI 

Volontaria Giurisdizione – Titoli di Credito

Per questo servizio…

 

Non è obbligatorio farsi assistere da un avvocato. 

 

Contributo Unificato (€ 98,00) e la marca da bollo da € 27,00. 

Il servizio in sintesi

Di fronte allo smarrimento, al furto o alla distruzione di un assegno (bancario o circolare) a proprio favore, la persona che avrebbe dovuto incassarlo deve fare denuncia a chi lo ha firmato oppure alla banca che lo ha emesso. In seguito, per ottenere il pagamento delle somme dovute, è necessario chiedere l’“ammortamento” dell’assegno al Presidente del Tribunale. In questo modo è anche possibile assicurarsi che venga pagato soltanto al legittimo destinatario.

 

Chi può chiederla?

Una persona che ha smarrito o ha subito il furto di un assegno o un titolo a proprio favore

I riferimenti normativi

Codice Civile 

Articoli 2006, 2016, 2027

 

Come funziona?

  1. La richiesta viene depositata in cancelleria competente:

- in caso di assegno bancario: il Tribunale competente è quello del territorio di chi ne fa richiesta;

- in caso di assegno circolare: il Tribunale competente è quello del luogo in cui ha sede la banca che lo ha emesso 

- in caso di cambiale: il Tribunale competente è quello del luogo in cui la cambiale è pagabile;

  1. Il Presidente del Tribunale esamina la richiesta e dispone il provvedimento di ammortamento;
  2. Il provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
  3. Dopo 30 giorni (assegni e cambiali) o 90 giorni (libretto bancario), il richiedente può chiedere in cancelleria un “certificato di non opposizione”
  4. Presentando il certificato di non opposizione, il richiedente può esigere dalla banca il pagamento delle somme dovute.

 

Cosa occorre?

  • In base al tipo di titolo di credito, è necessario presentare opportuna documentazione:
  • Polizza di Pegno: denuncia di smarrimento fatta a carabinieri o polizia e la nota di attestazione dell’istituto di credito (priva di pubblicazione in gazzetta).
  • Libretto: denuncia di smarrimento fatta a carabinieri o polizia o attestazione della Banca o della Posta con i dati del libretto.
  • Assegno bancario o vaglia postale: denuncia di smarrimento fatta a carabinieri o polizia o comunicazione di smarrimento presentata all’Istituto di credito emittente
  • Assegno circolare: denuncia di smarrimento fatta a carabinieri o polizia o comunicazione di smarrimento presentata all’Istituto di credito emittente
  • Cambiali: denuncia di smarrimento fatta a carabinieri o polizia
  • Cambiali Ipotecarie: indicazione del luogo dove era iscritta l’ipoteca o assenso di cancellazione di ipoteca o denuncia alle Forze dell’Ordine o dichiarazione della parte creditrice
  • Per ogni tipo di titolo di credito, bisogna presentare:
  • Istanza al Tribunale e nota di iscrizione al ruolo
                 

 


 

 

 

 

# scheda

RIABILITAZIONE DEL SOGGETTO PROTESTATO

Volontaria Giurisdizione – Titoli di Credito

Per questo servizio…

 

Non è obbligatorio farsi assistere da un avvocato. 

 

Contributo Unificato (€ 98,00) e una marca da bollo da € 27,00.

Il servizio in sintesi

Quando un soggetto ha emesso un assegno (o un titolo bancario) senza però avere disponibilità sufficiente di fondi sul proprio conto corrente, l’assegno può essere “protestato” dalla persona che deve incassare il denaro. 

Dopo un anno, il soggetto “protestato” – dopo aver pagato le somme dovute - può chiedere di essere riabilitato, così che il protesto venga considerato come mai avvenuto.

 

Chi può chiederla?

  • Il soggetto (individuo o impresa) a cui è stato protestato un assegno o un titolo bancario.
  • Una persona di fiducia del soggetto cui è stato protestato un assegno o un titolo bancario, munita di delega

I riferimenti normativi

Legge 386/1990, art. 8Legge 108/1996, art. 17

Legge 235/2000

D.M. 316/2000

 

Come funziona?

  1. La richiesta viene depositata presso il Tribunale
  2. Il Presidente del Tribunale, esaminati i documenti, può accordare la riabilitazione. Se invece la riabilitazione venga negata, il richiedente può fare ricorso – entro 10 giorni – in Corte di Appello
  3. Il richiedente si reca in cancelleria per avere la copia conforme del provvedimento, che va presentato alla Camera di Commercio
  • 4.      La Camera di Commercio si occupa della pubblicazione su un apposito bollettino

 

Cosa occorre?

  • Richiesta (ricorso) da intestare al Presidente del Tribunale
  • Documentazione necessaria a dimostrare l’avvenuto pagamento delle somme dovute (es. bonifico bancario, quietanza, dichiarazione del creditore)
  • Originale dell’assegno o del titolo bancario protestato (nel caso sia stato smarrito, è necessario sporgere denuncia presso le Forze dell’Ordine)
  • Nel caso di un’impresa: visura camerale aggiornata, vistata dalla Camera di Commercio
                 

 

 


 

 

 

 

 

# scheda

RICORSO AL GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Volontaria Giurisdizione – Diritto Societario

Per questo servizio…

 

Non è necessario farsi assistere da un avvocato. 

 

1 marca da bollo da 27 €

Contributo unificato da 196 € (in marca da bollo)

Il servizio in sintesi

Tutte le ditte che svolgono un’attività economica sono obbligate ad iscriversi al Registro delle Imprese. 

Il Registro è pubblico ed è tenuto dalla Camera di Commercio, sotto la vigilanza di un Giudice (delegato dal Presidente del Tribunale), chiamato Giudice del Registro delle Imprese.

Al Giudice del Registro delle Imprese è possibile rivolgersi quando:

  • l’ufficio della Camera di Commercio rifiuta l’iscrizione nel Registro delle Imprese; 
  • l’imprenditore non richiede l’iscrizione (quando questa è obbligatoria) entro il termine previsto;
  • L’iscrizione è avvenuta senza le condizioni richieste dalla legge, e dunque ne va chiesta la cancellazione.

 

Chi può chiederla?

  • I rappresentanti di persone giuridiche (enti, imprese, associazioni)
  • L’ufficio del Registro presso la Camera di Commercio

I riferimenti normativi

Codice civile, 

Articoli 2188-2192

 

Come funziona?

  1. Il ricorso viene depositato in cancelleria.
  2. Il Giudice del Registro delle Imprese studia i documenti e decide con un decreto
  3. Il decreto del Giudice viene iscritto d’ufficio nel Registro delle Imprese
  4. Contro la decisione del Giudice è possibile ricorrere in appello, con reclamo.

 

Cosa occorre?

  • Ricorso
  • Documentazione utile a dimostrare le ragioni della richiesta
                 

 

 


 

 

 

# scheda

VENDITA DI BENI DI PROPRIETÀ DI UN INCAPACE 

Volontaria Giurisdizione - Soggetti Fragili

Per questo servizio…

 

non è necessario farsi assistere da un avvocato. 

 

Sì, in alcuni casi:  

Esente dal contributo unificato per minore, interdetti e inabilitati.

marca da bollo da € 27 

Il servizio in sintesi

Il servizio riguarda soggetti “incapaci” ai sensi di legge, cioè: 

  • minorenni sottoposti a tutela 
  • persone dichiarate inabilitate o interdette 

In diversi casi, quando le attività legate al soggetto “incapace” riguardano importanti aspetti economici, è necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare.  Ad esempio, è necessaria l’autorizzazione nei seguenti casi: 

  • vendita di beni mobili (NB: solo per soggetti maggiorenni) 
  • vendita di beni immobili 
  • pegni o ipoteche 
  • avvio di una causa 
  • transazioni, compromessi 
  • accettazione di concordati 

Nota bene: con il D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, il Notaio diviene figura alternativa al Giudice Tutelare, potendo le parti indifferentemente indirizzare all’uno o all’altro la propria richiesta, volta all’ottenimento del provvedimento autorizzatorio.

 

Chi può chiederla?

I soggetti che, nei casi previsti dalla legge, si occupano di tutelare l’incapace sono: 

  • tutori 
  • curatori 
  • amministratori di sostegno 
  • genitori con responsabilità genitoriale 

I riferimenti normativi

Codice Civile, articoli 320, 375, 394, 424 

Codice di procedura civile, articoli 732, 747 e 783 

 

Come funziona?

  1. Il genitore, il tutore o il curatore depositano la domanda direttamente alla cancelleria del Tribunale. 
  1. Verificate le condizioni, il Giudice può autorizzare la vendita oppure respingere la richiesta. 
  1. Se il Giudice autorizza la vendita, viene rilasciata una copia dell’autorizzazione a chi ne ha fatto richiesta (o a un suo delegato, come ad esempio l’avvocato). 
  1. Dopo aver ricevuto la copia, è possibile recarsi dal notaio per procedere con la vendita.

 

Cosa occorre?

Documenti da depositare:     

  • la domanda;
  • originale della perizia asseverata e tutti i documenti relativi a situazioni e beni indicati nella domanda (eventuale accettazione d’eredità con beneficio d’inventario nel caso di bene pervenuto in successione).
  • NB: i documenti vanno consegnati alla cancelleria del Tribunale competente, in base alla residenza del soggetto incapace, mentre nel caso di beni ereditari, è competente il Tribunale del luogo dove si è aperta la successione..
                 

 

 


 

 

 

# scheda

ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D’INVENTARIO  

Volontaria Giurisdizione

Per questo servizio…

 

non è necessario farsi assistere da un avvocato. 

 

Due marche da bollo da € 16 (una per il verbale di accettazione e una per la trascrizione).

Una marca da bollo da € 11,79 per diritti di cancelleria (€ 35,37 per il ritiro urgente della copia).

Versamento di € 294 (con pagamento tramite modello F24) per la trascrizione da effettuare dopo la sottoscrizione dell’atto. 

Il servizio in sintesi

Quando un individuo eredita dei beni o un patrimonio da un defunto, può accettare “con beneficio di inventario”. Questa formula permette di “congelare” la situazione, per verificare i crediti e i debiti connessi all’eredità. Attraverso questa scelta, l’erede tiene separato il proprio patrimonio da quello del defunto: è chiamato a saldare eventuali debiti lasciati da quest’ultimo soltanto attraverso il patrimonio ereditato, e non il proprio. 

Attenzione: l’accettazione con beneficio di inventario è l’unica forma di accettazione per minori, interdetti, inabilitati, e per le persone giuridiche (società, associazioni…) L'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario, in cui si è aperta la successione

Infatti col il D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, il Notaio diviene figura alternativa al Giudice Tutelare, potendo le parti indifferentemente indirizzare all’uno o all’altro la propria richiesta, volta all’ottenimento del provvedimento autorizzatorio

 

Chi può chiederla?

  • Gli eredi
  • nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche: il soggetto che li rappresenta.

I riferimenti normativi

Codice civile 

Articolo 484 e seguenti

 

 

Come funziona?

  1. Il “chiamato” all’eredità si reca in cancelleria previa prenotazione telefonica (oppure davanti a un notaio) e dichiara di voler accettare l’eredità con beneficio di inventario davanti al cancelliere del Tribunale nel luogo in cui si è aperta la successione;
  1. La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario: a tal fine l’interessato deve presentare richiesta (“istanza”) di inventario.

 

Cosa occorre?

È necessario consegnare: 

  • certificato di morte del defunto  
  • certificato di ultima residenza o domicilio del defunto 
  • codice fiscale del defunto  
  • codice fiscale e documento d’identità dell’accettante  
  • la copia autentica dell'eventuale testamento registrato;

In caso di accettanti minori o incapaci:  

  • copia autentica dell’autorizzazione del giudice tutelare e codice fiscale del minore 
                 

 


 

 

 

 

# scheda

ACCETTAZIONE O RINUNCIA NOMINA ESECUTORE TESTAMENTARIO  

Volontaria Giurisdizione

Per questo servizio…

 

non è necessario farsi assistere da un avvocato. 

 

1 marca da bollo da € 16 

Versamento di € 200 (da pagare con mod. F24 dopo la sottoscrizione accettazione)

Il servizio in sintesi

Attraverso il proprio testamento, una persona può indicare una o più persone di fiducia come "esecutori testamentari”. L‘esecutore testamentario ha il compito, alla morte della persona che lo ha indicato, di verificare che le ultime volontà del defunto siano pienamente eseguite.  

Chi viene nominato esecutore testamentario può scegliere di accettare la nomina oppure di rinunciarci.

Attenzione: I minori di età e gli incapaci (interdetti, inabilitati) non possono essere nominati esecutori testamentari. 

 

Chi può chiederla?

Una persona che è stata indicata esecutore testamentario di un defunto.

I riferimenti normativi

Artt. 700 e segg. c.c.

 

Come funziona?

  1. La persona nominata nel testamento come esecutore deve recarsi nel Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione per accettare o rifiutare l’incarico;
  2. Nel caso in cui siano stati nominati più esecutori, devono agire congiuntamente - a meno che nel testamento sia specificato altro;
  3. Una volta accettato l’incarico, l’esecutore - sentito il Giudice - si occupa se necessario di trasferire i beni dell’eredità. Inoltre, procede alla redazione dell’inventario qualora tra gli eredi ci siano minori, assenti o interdetti tra i chiamati all’eredità;  
  4. L’esecutore, entro un anno deve rendere conto della sua gestione; 
  5. 5.      Se l’esecutore commette irregolarità o non si dimostra idoneo al compito, è possibile chiedere al Giudice di rimuoverlo dall’incarico.

 

Cosa occorre?

Per redigere l’atto di accettazione della carica occorre presentare:     

  • certificato di morte  
  • una copia conforme del testamento  
  • documento d’identità e codice fiscale dell’accettante  
  • certificato attestante la residenza al momento della morte e codice fiscale del defunto
                 

 


 

 

 

# scheda

APPOSIZIONI DEI SIGILLI SU BENI EREDITATI   

Volontaria Giurisdizione

Per questo servizio…

 

non è necessario farsi assistere da un avvocato. 

 

Contributo unificato di € 98

Una marca da bollo da € 27 
 Per la registrazione: € 200 (da pagare con modello F24) 

Il servizio in sintesi

Se i beni che costituiscono una eredità restano non custoditi, è possibile chiedere al Giudice di apporre i sigilli sui beni stessi. Possono chiedere l’apposizione dei sigilli le persone che sono state “chiamate” all’eredità, chi conviveva con la persona defunta o i creditori. 

 

Chi può chiederla?

  • Le persone che sono state “chiamate” all’eredità
  • L’esecutore testamentario
  • Le persone che convivevano col defunto
  • I creditori del defunto

Nei casi di morte violenta o sospetta, il Pubblico Ministero

I riferimenti normativi

Artt. 361, 705, 752 e seguenti c.p.c.

 

Come funziona?

  1. La richiesta (“istanza”) deve essere presentata al Tribunale del luogo dove si trova il bene o del luogo di apertura della successione;
  2. Il Giudice decide con decreto;
  3. In caso di beni che possono deteriorarsi, il Giudice nomina un commissario per la vendita immediata;
  4. In caso di eredi incapaci, è necessario nominare un tutore o un curatore speciale [VEDI SCHEDA] 
  5. Per la conservazione dei beni sigillati, il Giudice nomina un custode 
  6. 6.      L’inventario viene svolto tre giorni dopo l’apposizione dei sigilli

 

 

 

Cosa occorre?

Per richiedere i sigilli è necessario avere:  

  • certificato di morte del defunto  
  • copia conforme del testamento  
  • dichiarazione sotto giuramento (davanti a un pubblico ufficiale) dalla quale risultino i soggetti potenziali eredi del defunto
                 


 

 

 

# scheda

CERTIFICATO REGISTRO SUCCESSIONI 

Volontaria Giurisdizione

Per questo servizio…

 

non è necessario farsi assistere da un avvocato. 

 

 

Due marche da bollo da €16

Una marca da bollo da €3,92

 

Il servizio in sintesi

In ogni Tribunale è conservato il Registro delle Successioni: un elenco nel quale sono conservati gli atti relativi a rinunce di eredità, accettazioni con beneficio di inventario e nomine dei curatori di eredità giacenti.

Il Registro è pubblico: il Tribunale, su richiesta, rilascia estratti o certificati degli atti che vi sono conservati.

 

Chi può chiederla?

Chiunque ne faccia interesse, con istanza scritta.

I riferimenti normativi

Art. 52 disp. att. codice civile

 

Come funziona?

  1. Chi vuole un certificato o un estratto del Registro, deposita una specifica domanda (“istanza” in cancelleria) relativa a una persona defunta.
  2. 2.      L’istanza va indirizzata alla cancelleria che provvede a fornire (“rilasciare”) quanto richiesto.

 

Cosa occorre?

  • Istanza motivata
                 

 


 

 

 

# scheda

EREDITÀ GIACENTE 

Volontaria Giurisdizione

Per questo servizio…

 

…non è necessario farsi assistere da un avvocato. 

 

Contributo unificato da € 98;

Una marca da bollo da € 27. 

Il servizio in sintesi

Se nessuno tra quelli che sono stati chiamati all’eredità di un defunto ha accettato l’eredità e nessuno di loro è in possesso di beni (immobili e oggetti) dell’eredità, il Giudice può riconoscerla come “eredità giacente”. Il Giudice nomina un curatore che si occupa di “gestire” i beni, in attesa che venga individuato un erede.

Il Giudice può procedere anche in assenza di una richiesta oppure su richiesta da parte di soggetti che hanno interesse (come ad esempio i creditori del defunto, ai quali il curatore può saldare il dovuto). 

 

Chi può chiederla?

In generale, chiunque abbia un interesse (come gli eventuali creditori del defunto). Il Giudice può procedere “d’ufficio”, cioè anche in assenza di una richiesta.

I riferimenti normativi

Codice civile 

Articolo 528 e seguenti

 

 

Come funziona?

  1. La richiesta va presentata al Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.
  2. Il Giudice provvede a nominare un curatore dell’eredità, il cui nominativo viene iscritto in un apposito registro (“registro delle successioni”);
  3. Il curatore svolge un inventario dell’eredità e cura la ordinaria amministrazione;
  4. Il denaro dell’eredità o quello ricavato dalla vendita di beni del defunto viene depositato dal curatore presso una banca o le Poste;
  5. 5.      Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti del defunto.

 

Cosa occorre?

È necessario consegnare: 

  • certificato di morte del defunto  
  • codice fiscale del defunto
  • Solo in specifici casi, che verranno segnalati dalla cancelleria  è richiesto il Certificato storico anagrafico del defunto o della sua famiglia d’origine, attestante l’inesistenza di chiamati all’eredità entro il 6° grado;
                 

 


 

 

 

# scheda

RINUNCIA ALL’EREDITA’  

Volontaria Giurisdizione

Per questo servizio…

 

non è necessario farsi assistere da un avvocato. 

 

1 marca da bollo da € 16 
 Per la registrazione: 200€ (pagamento con F24 dopo la sottoscrizione dell’atto) 

Il servizio in sintesi

Quando una persona che ha diritto a un’eredità non intende accettarla (ad esempio, perché ci sono più debiti che crediti), deve dichiarare formalmente, davanti ad un cancelliere del Tribunale o un notaio, di non volere acquisire l’eredità.  

Attenzione: eventuali creditori non possono chiedere, a chi rinuncia all’eredità, il pagamento di eventuali debiti lasciati dal defunto.

 

Chi può chiederla?

La persona che è stata “chiamata” all’eredità e intende rinunciarci.

Nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche: il soggetto che li rappresenta.

I riferimenti normativi

Codice civile 

Articolo 519 e seguenti

 

 

Come funziona?

  1. Il “chiamato” all’eredità deve recarsi da un notaio o dal cancelliere del Tribunale nel luogo in cui si è aperta la successione: davanti a uno di questi soggetti, formalizza con una dichiarazione scritta la sua volontà di non accettare l’eredità.
  1. Se si è in possesso di beni del defunto, la rinuncia deve essere depositata o formalizzata entro tre mesi dalla morte (10 anni, se non si è in possesso dei beni)
  2. 3.      La cancelleria inserisce la dichiarazione di rinuncia in un apposito registro (“Registro delle successioni”),conservato dal Tribunale. 

 

 

Cosa occorre?

È necessario consegnare: 

  • certificato di morte del defunto  
  • codice fiscale del defunto e di chi rinuncia all’eredità   
  • la copia autentica dell'eventuale testamento registrato;

In caso di accettanti minori o incapaci:  

  • copia autentica dell’autorizzazione del giudice tutelare e codice fiscale del minore 
                 


 

 

 

# scheda

NOMINA DEL CURATORE SPECIALE  

Volontaria Giurisdizione

Per questo servizio…

 

non è necessario farsi assistere da un avvocato. 

 

Contributo unificato di € 98.

Marca da € 27 per diritti forfetizzati per notifiche.

Il servizio in sintesi

Alcuni soggetti non hanno la possibilità di “stare” in giudizio in autonomia: sono ad esempio le persone “incapaci” (es. i minorenni), ma anche le organizzazioni (imprese, associazioni…). Questi soggetti hanno dunque un individuo che li rappresenta: quando però il rappresentante non è presente – oppure quando si verifica un conflitto di interessi – il Giudice può nominare una figura terza come “curatore speciale”. Questa persona segue e tutela gli interessi del soggetto incapace o dell’organizzazione quando manca il rappresentante o quando c’è un conflitto con quest’ultimo (ad esempio, il minorenne che non è d’accordo con i genitori sull’utilizzo di un patrimonio ricevuto in eredità).

 

Chi può chiederla?

  • Il pubblico ministero;
  • La persona che deve essere rappresentata o assistita;
  • I familiari stretti della persona che deve essere rappresentata o assistita;
  • Il rappresentante stesso, in caso di conflitto di interessi;
  • Qualunque altra parte in causa che abbia interesse.

I riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, artt. 78, 79 e 80.

 

Come funziona?

  1. La richiesta viene presentata alla cancelleria del Tribunale.
  2. Il Giudice esamina il caso e decide se accettare o meno la richiesta.
  3. 3.      Se il Giudice accetta la richiesta, nomina un curatore speciale tra i professionisti iscritti a un apposito Elenco.

 

Cosa occorre?

  • Richiesta (“ricorso”) insieme a tutti i documenti utili a dimostrare la necessità della nomina del curatore speciale.
                 


 

 

 

# scheda

NOMINA O SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI  

Volontaria Giurisdizione

Per questo servizio…

 

non è necessario farsi assistere da un avvocato. 

 

1 marca da bollo da 27 €

Contributo unificato da 98 € 

Il servizio in sintesi

I contratti possono stabilire che, quando due parti non sono d’accordo rispetto a uno o più punti del contratto stesso, possono ricorrere a un arbitrato. Si tratta di una procedura che non passa dal Tribunale, ma si basa sulla scelta di affidare privatamente, ad alcuni “arbitri”, la risoluzione della controversia. 

Questa scelta può essere fatta anche dopo che le parti non si sono trovate d’accordo, come soluzione per non passare dalla giustizia ordinaria (in questo caso, prende il nome di “compromesso”).

Le parti decidono quanti sono gli arbitri (devono comunque essere sempre e per forza dispari) e come vengono nominati attraverso la “convenzione di arbitrato". 

È possibile chiedere che sia direttamente un Giudice a nominare gli arbitri, oppure a sostituire un arbitro.

 

Chi può chiederla?

  • Direttamente dalle parti;
  •  dagli arbitri già designati dalle parti

I riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, artt. 809, 810, 811 e 814.

 

Come funziona?

  1. Se la convenzione di arbitrato prevede che gli arbitri siano nominati dalle parti, ciascuna deve comunicare all’altra, mediante atto notificato per iscritto, i nominativi degli arbitri scelti.
  2. Entro 20 giorni dalla ricevuta della comunicazione, anche l’altra parte deve indicare i propri nominativi: se invece non sceglie i propri arbitri, l’altra parte può chiedere che la scelta sia fatta dal Tribunale. 

 

Cosa occorre?

  • Istanza di nomina degli arbitri
  • Convenzione di arbitrato 
                 

 

# scheda

NOMINA AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 

 

Per questo servizio…

 

non è obbligatorio farsi assistere da un avvocato. 

 

Contributo unificato da € 98,00;

Una marca da € 27,00 per diritti forfetizzati per notifica;

Ulteriori spese per notifiche;

Tassa di registrazione di € 200,00.

Il servizio in sintesi

E’ una procedura adottata per salvaguardare i diritti dei condomini in caso di inerzia dell’assemblea. La nomina di un amministratore è obbligatoria quando il numero dei condomini è superiore ad otto (art. 1129 c.c. come modificato dall'art. 9 della L. 11/12/2012 n. 220).

 

Chi può chiederla?

L’assemblea, uno o più condomini o l'amministratore dimissionario con ricorso in carta semplice.

E’ competente il Tribunale del luogo dove si trova il condominio.

I riferimenti normativi

Art. 1129 1° comma del Codice Civile, come modificato dall'Art. 9 della Legge 11/12/12 n.220

 

Come funziona?

Il ricorso, da presentare in carta semplice o secondo moduli predisposti dalla cancelleria della Volontaria Giurisdizione, dovrà contenere l’istanza di nomina e la richiesta di fissazione di un’udienza per la decisione. Inoltre sarà necessario allegare al ricorso il verbale/i verbali dell’Assemblea da cui risulta la mancata nomina. A questo punto il Giudice fissa con decreto l’udienza ed il ricorrente dovrà notificare il ricorso ed il decreto agli altri condomini non ricorrenti, ovvero all’Amministratore non confermato o dimissionario, entro il termine stabilito dal Giudice.

 

Cosa occorre?

  • Copia verbale negativo dell’assemblea
  • Istanza nomina dell’amministratore
                 

 

 

# scheda

REVOCA GIUDIZIALE DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO  

Volontaria Giurisdizione

Per questo servizio…

 

è necessario farsi assistere da un avvocato. 

 

Contributo unificato da € 98

Una marca da bollo da € 27 

Il servizio in sintesi

Attraverso questo servizio, i condomini possono revocare l’amministratore di condominio.  

La richiesta di revoca può essere fatta se l’amministratore di condominio ha commesso le seguenti gravi irregolarità:

1) omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;

2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché' di deliberazioni dell'assemblea;

3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente condominiale;

4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;

5) aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;

6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;

7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6 (curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale), 7 (curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee e 9 (fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso);

8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati anagrafici e professionali dell'amministratore.

.

 

Chi può chiederla?

  • L’assemblea di condominio
  • Un singolo condomino 

I riferimenti normativi

Codice Civile

Art. 1105 e artt. 1119 e seguenti 

 

Come funziona?

Per la richiesta di nomina:

  1. La domanda viene presentata presso il Tribunale competente del luogo in cui si trova il condominio;
  2. Nella domanda devono essere indicati i motivi alla base della richiesta; vanno inoltre forniti tutti i documenti utili;
  3. Il Giudice fissa una data nella quale sentire le persone interessate ed entro la quale chi ha avanzato la richiesta deve notificare il decreto del Giudice all’amministratore di condominio;
  4. Il Giudice studia la richiesta e verifica le eventuali irregolarità nella gestione;
  5. Il Tribunale, dopo aver ascoltato l’amministratore di condominio, decide in merito alla richiesta avanzata.

 

Cosa occorre?

È necessario consegnare: 

  • Verbale dell’assemblea dei condomini 
  • Eventuali altri documenti utili per motivare la richiesta  
                 

 


 

 

 

# scheda

STIMA ECONOMICA MEDIANTE ESPERTO

Volontaria Giurisdizione

Per questo servizio…

 

non è necessario farsi assistere da un avvocato. 

 

1 marca da bollo da 27 €

Contributo unificato da 98 € in marca da bollo (196 € per le società di capitali)

Il servizio in sintesi

Quando si deve determinare il valore di una quota azionaria o si deve valutare il valore di un patrimonio complesso, i soggetti interessati possono chiedere al Giudice di nominare un esperto che analizzi, su richiesta, alcune tematiche tecniche. L’esperto nominato dal Giudice deve dare risposta, attraverso una relazione giurata, ad una o più domande specifiche. 

 

Chi può chiederla?

  • La persona che intende vendere oggetti in natura oppure crediti;
  • il socio di un’azienda che sceglie di “recedere”
  • una società che partecipa a un percorso di fusione o incorporazione;
  • gli amministratori di una società;
  • nel caso di vendita di beni o crediti di promotori, fondatori, soci o amministratori pari a più di un decimo del capitale sociale di un’azienda: la persona che intende vendere 

I riferimenti normativi

Codice Civile, articoli 2343, 2343 bis, 2437 ter, 2501 e 2545 undecies

 

Come funziona?

  1. Ricevuta la richiesta, il Giudice studia i documenti e può provvedere a nominare un esperto, fissando un termine massimo entro il quale dovrà svolgere il lavoro.
  2. Nel caso in cui la richiesta riguardi la rescissione di un socio e la determinazione del valore da liquidare, il termine è di 90 giorni dall’avvenuto recesso. 

 

Cosa occorre?

  • Richiesta (“ricorso”)
  • Documenti utili a dimostrare la necessità della nomina di un esperto
                 

 

# scheda

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ DEL LODO ARBITRALE

Volontaria Giurisdizione

Per questo servizio…

 

non è necessario farsi assistere da un avvocato. 

 

Contributo unificato da € 98

Una marca da bollo da € 27. 

Il servizio in sintesi

I contratti possono stabilire che i soggetti coinvolti, quando sono in disaccordo tra loro, possono ricorrere a un arbitrato. È una procedura che non passa dagli Uffici Giudiziari ma si basa sulla scelta di affidare privatamente, ad alcuni “arbitri”, la risoluzione della controversia. 

Uno o più arbitri hanno dunque il compito di risolvere la disputa: la loro decisione (chiamata “lodo”) deve comunque essere depositata in Tribunale. Il Giudice verifica la regolarità e la dichiara dunque esecutiva: solo in questo modo la decisione degli arbitri e le sue conseguenze diventano effettive. 

 

Chi può chiederla?

  • Chi ha interesse a fare applicare la decisione arbitrale.

I riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile - Art. 825 e seguenti

 

Come funziona?

  1. La richiesta va presentata al Tribunale competente per l’arbitrato.
  2. Il Giudice esamina la regolarità formale del lodo.
  3. Se il lodo è formalmente regolare, il Giudice lo dichiara “esecutivo” attraverso un decreto. Se invece manca la regolarità formale, il Giudice nega l’esecutività.
  4. La cancelleria informa i soggetti coinvolti.
  5. 5.      È possibile opporsi alla decisione del Giudice (sia quando nega, sia quando concede l’esecutorietà) facendo reclamo presso la Corte di Appello.

 

Cosa occorre?

  • Richiesta di esecutività (“ricorso”) 
  • originale o copia conforme del lodo arbitrale;
  • il contratto originario (in originale o in copia conforme) che contiene la clausola che rimanda all’arbitrato;
  • copia degli atti di designazione degli arbitri (se designati dal Presidente del Tribunale o la copia del decreto)
  • copia della comunicazione della nomina degli arbitri e del lodo raggiunto
                 

 


 

 

 

# scheda

ISCRIZIONE REGISTRO STAMPA

Volontaria Giurisdizione

Per questo servizio…

 

non è necessario farsi assistere da un avvocato. 

 

1 marca da bollo da € 16,00 (ad eccezione delle ONLUS)

Tassa di concessione governativa: € 168,00

Il servizio in sintesi

Per pubblicare un giornale (o comunque riprodurre e diffondere informazioni destinate alla pubblicazione, sia cartacea che informatica), è prima necessario iscriversi al Registro della Stampa. 

 

Chi può chiederla?

  • Editori, giornalisti e anche semplici cittadini che vogliono pubblicare un giornale o di un periodico soggetto all’iscrizione nel Registro Stampa.

I riferimenti normativi

Legge 47/1948 Art. 5; Legge 62/2001 art. 1

 

Come funziona?

Si deposita in cancelleria richiesta di iscrizione, allegando la dichiarazione di accettazione di responsabilità del Direttore e che non ha procedimenti pendenti, oltre che gode dei diritti politici e che sia iscritto all’albo dei giornalisti.

 

Cosa occorre?

  • Richiesta di registrazione al Registro Stampa
  • Dichiarazione ai sensi dell'art. 5 Legge 8 Febbraio 1948 N. 47 (Caratteristiche del periodico di cui si chiede la registrazione)
  • Fotocopia del documento di identità e del tesserino rilasciato dall’Ordine dei Giornalisti
  • Nel caso in cui il Direttore Responsabile sia un giornalista iscritto all’elenco speciale, il certificato di iscrizione all’Albo dei Giornalisti
  • Attestazione del versamento della tassa concessione governativa: €168,00 (Attenzione: le ONLUS riconosciute sono esonerate dal pagamento di tale tassa, ma dovranno produrre la prova della comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze, qualora non ne siano esonerate, di cui all’art. 11 D. Lg.vo 460/1997)
  • Per i periodici telematici, copia del contratto con il service provider

Nel caso in cui il proprietario-editore sia una persona giuridica, occorre inoltre allegare:

  • Autocertificazione dei carichi pendenti del legale rappresentante
  • Copia autenticata in carta bollata dello statuto della società o dell’associazione o certificato attestante iscrizione Camera Commercio per le ditte individuali
  • Fotocopia del documento di identità
                 

 


 

 

 

# scheda

LIQUIDAZIONE DELLE SPESE E DEGLI ONORARI DEGLI ARBITRI

Volontaria Giurisdizione

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non è necessario farsi assistere da un avvocato. 

 

Contributo unificato da € 98

Una marca da bollo da € 27. 

Il servizio in sintesi

Chi stipula un contratto può prevedere che eventuali disaccordi tra i soggetti coinvolti siano risolti da uno o più arbitri “terzi”, senza portare la causa davanti al Tribunale. Gli arbitri vengono retribuiti per l’incarico e hanno il rimborso delle spese. 

Sono gli stessi arbitri a indicare il compenso da ricevere e le spese da rimborsare: è però il Tribunale a valutare le richieste, che possono essere approvate o modificate dal Giudice. 

 

Chi può chiederla?

  • Gli arbitri che non hanno ottenuto dalle parti il pagamento spontaneo delle spese e degli onorari.

I riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, articoli 810, 811, 814 

 

Come funziona?

  1. Gli arbitri presentano una richiesta (“ricorso”) al Tribunale;
  2. Il Presidente del Tribunale esamina la richiesta e può sentire le parti coinvolte
  3. Il Presidente decide sulla richiesta attraverso un decreto.
  4. 4.      È possibile opporsi alla decisione presentando un reclamo alla Corte di Appello.

 

Cosa occorre?

  • Ricorso, che deve indicare la motivazione della richiesta
  • Altri Documenti utili a supportare la richiesta
  • Convenzione di arbitrato
                 

 


 

 

 

# scheda

NOMINA INTERPRETE PER MUTO O SORDOMUTO

Volontaria Giurisdizione

Per questo servizio…

 

non è necessario farsi assistere da un avvocato. 

 

Contributo unificato da € 98

Una marca da bollo da € 27 

Il servizio in sintesi

Quando una persona muta o sordomuta deve compiere un atto formale (come ad esempio un atto notarile) è possibile chiedere la nomina di un interprete della lingua dei segni.

 

Chi può chiederla?

  • L’interessato
  • Il notaio

I riferimenti normativi

Legge 89/1913 Articoli 56 e 57 

 

Come funziona?

  1. La richiesta va presentata al Presidente del Tribunale competente nel luogo di residenza della persona (o sulla sede del notaio);
  2. Il Giudice esamina la richiesta, che può già aver indicato una persona capace di intendere e farsi intendere con segni e gesti;
  3. 3.      Se il Giudice accetta la richiesta, provvede a nominare un interprete.

 

Cosa occorre?

  • Richiesta (“ricorso”) con nome, cognome e residenza della persona muta o sordomuta ed eventualmente l’indicazione di una persona che può svolgere il ruolo di interprete.
  • Certificazione medica 
                 

 


 

 

 

# scheda

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Volontaria Giurisdizione

Per questo servizio…

 

non è necessario farsi assistere da un avvocato. 

 

Contributo Unificato di €98

Una marca da bollo da €27

Il servizio in sintesi

La normativa, in diversi casi, prevede che determinati atti siano notificati (cioè consegnati formalmente) alle persone interessati: la notifica solitamente viene effettuata tramite un Ufficiale Giudiziario o comunque secondo modalità specifiche e va fatta individualmente per ciascun soggetto interessato.

Quando però queste forme di notifica risultano troppo complesse (ad esempio, perché i soggetti da contattare sono troppi), la persona che ha l’obbligo di procedere alla notifica può chiedere al Presidente del Tribunale di effettuare la notificazione attraverso una comunicazione (proclama) pubblico. 

 

Chi può chiederla?

  • Un soggetto che deve occuparsi di effettuare la notifica

I riferimenti normativi

Codice di procedura civile, Articolo 150

 

Come funziona?

  1. La richiesta (“ricorso”) va presentata al Presidente del Tribunale.
  2. Il presidente del Tribunale esamina la richiesta e sente il Pubblico Ministero;
  3. Se la richiesta viene accettata, il Giudice – in calce alla richiesta – inserisce il decreto di autorizzazione. Il decreto indice le modalità più opportune e può riportare anche i nomi dei destinatari ai quali la notifica deve essere comunque fatta in forma “ordinaria”.
  4. 4.      L’Ufficiale Giudiziario provvede, oltre a svolgere quanto previsto, a depositare presso il Comune una copia dell’atto da notificare attraverso pubblico proclama: un estratto di quest’ultimo è inserito sulla Gazzetta Ufficiale.

 

Cosa occorre?

  • Richiesta di notifica per pubblico proclama
  • Atto da notificare
                 

 

 

 

 

# scheda

RICERCA TELEMATICA BENI DA PIGNORARE

Volontaria Giurisdizione

Per questo servizio…

 

È sempre obbligatorio farsi assistere da un avvocato. 

 

Contributo Unificato di €43 

Il servizio in sintesi

Attraverso questo servizio, un creditore (un soggetto che vanta un credito non pagato) può venire a conoscenza dei beni posseduti dal suo debitore (il soggetto che gli deve soldi). È possibile ricercare telematicamente eventuali “beni pignorabili” del debitore (conti correnti, stipendi, pensioni, immobili…

In questo modo, il creditore può passare alla fase successiva (esecuzione) attraverso, ad esempio, una richiesta di pignoramento.

 

Chi può chiederla?

Qualsiasi creditore che è dotato di un atto (es. sentenza, decreto ingiuntivo…) esecutivo.

I riferimenti normativi

Codice di procedura civile, art 492-bis

 

Come funziona?

  1. Il creditore, munito di titolo esecutivo (che può dunque dare luogo alla fase di esecuzione), deve fare richiesta al Tribunale del luogo in cui risiede il debitore (o ha la sede).
  2. Il Giudice esamina la richiesta ed autorizza con decreto.
  3. 3.      La fase successiva di ricerca dei beni da pignorare deve essere effettuata dall’Agenzia delle Entrate, con richiesta trasmessa via pec dal creditore.

 

Cosa occorre?

  • Titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo ecc.)
                 

 


 

 

 

# scheda

RIFIUTO DEL CONSERVATORE DI CANCELLAZIONE IPOTECA

Volontaria Giurisdizione

Per questo servizio…

 

non è necessario farsi assistere da un avvocato. 

 

Contributo unificato da € 98

Una marca da bollo da € 27. 

Il servizio in sintesi

Quando il conservatore rifiuta di cancellare una iscrizione ipotecaria, è possibile opporsi presentando richiesta al Tribunale. 

 

Chi può chiederla?

  • Il soggetto che ha interesse alla cancellazione dell’ipoteca

I riferimenti normativi

Codice Civile, Art. 2888 

Codice di Procedura Civile, Art. 737 

Disp. att. Codice Civile, Art. 113 

 

Come funziona?

  1. Il soggetto che ha ricevuto il rifiuto dal conservatore presenta domanda al Tribunale competente sul luogo dove si trova l’ufficio della Conservatoria;
  2. I Giudici esaminano la richiesta e sentono il Conservatore e il Pubblico Ministero
  3. Riuniti in Camera di Consiglio, i Giudici decidono sulla richiesta
  4. 4.      Se la richiesta viene respinta, è possibile presentare reclamo alla Corte d’Appello.

 

Cosa occorre?

  • Richiesta (“ricorso”), che riporta le motivazioni
  • Documenti utili a supportare la richiesta
  • Atto in originale di rifiuto da parte del Conservatore 
  • Documenti originariamente consegnati al Conservatore per la richiesta di cancellazione 
                 

 

Lista degli allegati

Allegati

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