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Nomina Giudici Popolari

COSA E'

Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello. Per ogni Corte d'assise e Corte d'assise d'appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari e una per i giudici popolari supplenti.  Chi vuole entrare a far parte delle liste deve presentare richiesta al Sindaco del comune in cui risiede.

requisiti sono:

  • cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  • buona condotta morale;
  • età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  • titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. Per i giudici popolari di Corte d'assise d'appello è richiesto titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.

Non possono fare il giudice popolare: i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

Ogni due anni (anno dispari) i sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell'elenco integrativo dei giudici popolari:

  • della Corte d'Assise;
  • della Corte d'Assise d'Appello.

Vengono formati gli elenchi e verificato il possesso dei requisiti dei richiedenti.

Il sindaco trasmette quindi gli elenchi al presidente del tribunale competente per territorio.

Una apposita commissione unifica gli elenchi pervenuti dai comuni del mandamento e compone:

  • l'elenco di tutte le persone del mandamento che hanno i requisiti per assumere l'incarico di giudice popolare nelle corti d'assise;
  • l'elenco di tutte le persone del mandamento che hanno i requisiti per assumere l'incarico di giudice popolare nelle corti d'assise d'appello.

Gli elenchi sono trasmessi ai comuni e affissi all'albo pretorio. Chiunque può presentare reclamo contro eventuali omissioni, cancellazioni o indebite iscrizioni entro 15 giorni dall'affissione all'albo pretorio.

L'elenco dei giudici popolari di corte d'assise e gli eventuali reclami viene trasmesso al presidente del tribunale ove ha sede la corte d'assise. L'elenco dei giudici popolari di corte d'assise d'appello e gli eventuali reclami viene trasmesso al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello. Gli elenchi vengono rivisti e controllati anche alla luce degli eventuali reclami.

Vengono formati gli albi definitivi dei giudici popolari di corte d'assise e dei giudici popolari di corte d'assise d'appello secondo l'ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi dei vari mandamenti. Gli albi definitivi sono approvati con decreto e trasmessi a ciascun comune per la pubblicazione della parte che lo riguarda. Avverso gli albi definitivi è possibile presentare ricorso. Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello forma le liste generali dei giudici popolari ordinari per le Corti di Assise di Appello e comunica le liste generali dei giudici popolari ordinari ai presidenti del Tribunale dei luoghi ove hanno sede le Corti di Assise.

La stessa operazione compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di Assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa, escludendo dalle liste generali dei giudici popolari ordinari di Corte di Assise i giudici compresi in quelle per le Corti di Assise di Appello.

Successivamente, in pubblica udienza, si procede all'estrazione per sorteggio da un'urna contenente tanti numeri quanti sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi negli albi definitivi fino al raggiungimento del numero dei giudici popolari prescritto. Il nominativo corrispondente al numero sorteggiato va a formare la lista generale rispettivamente degli uomini e delle donne. In maniera analoga si procede per la formazione della lista dei giudici popolari supplenti.

Tutti gli iscritti nelle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo. Ogni tre mesi la Corte d'Assise e la Corte d'Assise d'Appello estraggono 50 nominativi. Entro 5 giorni dall'estrazione, il presidente fissa giorno e ora per la presentazione davanti a dei giudici estratti. I giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica. All'udienza il presidente dispensa i giudici popolari che ne fanno richiesta e risultano legittimamente impediti. Poi il presidente chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione a sorte, tanti giudici popolari quanti ne occorrono per formare il collegio.

La nomina dura tre mesi, salvo incardinamento e prosecuzione di processi nel trimestre. Coloro che hanno prestato servizio in una sessione d'assise non possono essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nelle sessioni della parte rimanente del biennio.

L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio. Chi, essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una somma da euro 2,58 a euro 15,49 nonché alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento.

Per essere esonerati dal servizio si deve presentare certificato medico della ASL prima della comparizione o durante la seduta di comparizione per il giuramento.

COMPENSO RICONOSCRIUTO AI  GIUDICI POPOLARI (importi lordi)

Ai sensi dell’art. 36 L. 10/04/51 n. 287, sostituito dall’art. 1 L. 25/10/82 n. 795 e sostituito da ultimo dall’art. 36 D.L. 28/07/89 n. 273 sulle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 22/09/88 n. 499, recante norme per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni:

1)      Per la giornata di convocazione ai Cittadini chiamati all’adunanza per la formazione delle Sessioni è dovuto, per chi ne fa richiesta, un gettone di presenza pari a € 25.85.

 

2)      Giudici popolari che conservano la retribuzione (del datore di lavoro o amministrazione), pensionati, disoccupati e chi dichiara di essere casalinga/o ma non è iscritto all’INAIL:

·         Importi di cui al punto 2) dimezzati (per ogni udienza)

 

3)      Giudici popolari senza diritto alla retribuzione, nonché lavoratori autonomi e chi dichiara di essere casalinga/o iscritto all’INAIL

·         per le prime 50 udienze € 51.65 (per ogni udienza)

·         per le successive 50 udienze € 56,81 (per ogni udienza)

·         per udienze successive € 61,97 (per ogni udienza)

4)  Rimborso spese di viaggio per intero ed un quinto del prezzo della benzina (o gasolio) al litro per i Km. percorsi alle persone autorizzate all’uso del mezzo proprio dal Presidente della Corte d’Assise.

5)  Indennità speciale (di rischio), per ogni giorno di udienza, ai sensi dell’art. 3 L. 19/02/81 n. 27 con aggiornamento triennale (Ultimo aggiornamento DPCM 03/06/2024):

·         € 41,41 per le udienze del 2023 (per ogni udienza)

·         € 42,93 per le udienze del 2024 (per ogni udienza)

·         € 43,79 per le udienze del 2025 (per ogni udienza).

 

TRATTAMENTO FISCALE

Le indennità comunque percepite in relazione all'esercizio di pubblica funzione di giudice popolare saranno qualificate quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art.50 lett.f T.U.I.R., con applicazione ritenuta IRPEF, imposte addizionali regionali e comunali. Le indennità che costituiscono redditi da lavoro assimilato a quello dipendente subiscono l’applicazione del bollo nella misura di € 2 su importi netti superiori a € 77,46.

Il Funzionario responsabile del servizio.

 

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