Benvenuto sul sito del Tribunale di Palermo

Tribunale di Palermo - Ministero della Giustizia

Tribunale di Palermo
Ti trovi in:

Autorizzazione della minorenne all'interruzione di gravidanza

COS'È

La minore d’età che vuole interrompere la gravidanza nei primi novanta giorni (dodici settimane) deve avere l'assenso dei genitori (o dell'unico genitore esercente la responsabilità genitoriale) ovvero del tutore. In caso di rifiuto del consenso, di parere difforme o quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione dei genitori o del tutore, la minore può essere autorizzata dal giudice tutelare a decidere sull'interruzione di gravidanza.
È competente il Giudice Tutelare del luogo nel quale opera il consultorio, la struttura sanitaria o il medico di base cui la minore ha scelto di rivolgersi.
Il Giudice Tutelare è chiamato ad intervenire nel procedimento per l'interruzione di gravidanza anche quando la gestante sia interdetta per infermità di mente. A differenza di quanto accade per la minore di età, nel caso dell'interdetta l'autorizzazione del giudice tutelare è necessaria non solo per l'intervento abortivo nei primi novanta giorni, ma anche per quello da praticarsi dopo tale termine in caso di grave pericolo per la vita o la salute della donna. La richiesta può essere presentata, oltre che dalla donna personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, purché legalmente non separato. Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, ovvero il medico di fiducia trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione, che reca altresì il parere del tutore, se espresso. Il giudice tutelare è tenuto a provvedere entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, previa audizione, ove ritenuta opportuna, delle persone interessate.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 12 Legge 194/1978

CHI PUO'RICHIEDERLO

Nel caso di minorenne è lei stessa che può formulare l'istanza. La richiesta è redatta dal consultorio o dal medico di base. Nel caso di interdetta può essere presentata, oltre che dalla donna personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, purché non legalmente separato.

DOVE SI RICHIEDE

Ubicazione:
P.zza V.E. Orlando, 1 Palermo - Palazzo Vecchio

Piano:

Stanza:
25 - 26 - 27 - 28

Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI

La minore deve rivolgersi ad un consultorio pubblico, o ad una struttura socio-sanitaria abilitata dalla regione, o ad un medico di base. Costoro, espletati gli accertamenti di legge, rimettono, entro sette giorni dalla richiesta, una relazione corredata dal proprio parere al Giudice Tutelare, il quale entro cinque giorni e sentita la minore, tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la stessa, a decidere l'interruzione di gravidanza.
Il Giudice Tutelare nel caso di minore interviene su richiesta del consultorio, struttura socio-sanitari o medico di fiducia cui si è rivolta la stessa. Nel caso di interdetta su istanza della tutelata e/o del tutore. Il provvedimento del Giudice Tutelare non è soggetto a reclamo.

DOCUMENTI NECESSARI
Documento di identità
Relazione del consultorio/ struttura socio sanitaria abilitata dalla regione
Attestazione dello stato di gravidanza

COSTI

La richiesta non comporta alcun costo.

POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE

No

ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

Non è necessaria.

Torna a inizio pagina Collapse