Modalità di pagamento del contributo unificato come innovate dall'art. 13, Dlgs 149/2022 (Riforma Cartabia). Si richiama l’attenzione su quanto disposto nel CAPO IV, Sezione Seconda ("Modifiche in materia di Processo civile Telematico"), in particolare all'art.13, "modifiche al DPR 115/2002, alla lettera E" che apporta modifiche all’art. 192 TU Spese giustizia in materia di pagamento del Contributo Unificato, e precisamente: “1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice tributario e' corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»; 2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformita' alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento.
-OMISSIS-
1-quinquies. Per i procedimenti innanzi al giudice ordinario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023." "Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice tributario è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" e che: "il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento".
di Redazione