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Modalità di pagamento del contributo unificato come innovate dall’art. 13, Dlgs 149/2022 (Riforma Cartabia)

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Modalità di pagamento del contributo unificato come innovate dall'art. 13, Dlgs 149/2022 (Riforma Cartabia). Si richiama l’attenzione su quanto disposto nel CAPO IV, Sezione Seconda ("Modifiche in materia di Processo civile  Telematico"), in particolare all'art.13, "modifiche al DPR 115/2002, alla lettera E" che apporta modifiche all’art. 192 TU Spese giustizia in materia di pagamento del Contributo Unificato, e precisamente: “1) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.  Il  contributo unificato per i  procedimenti  dinanzi  al  giudice  ordinario  e  al giudice tributario e' corrisposto tramite la piattaforma  tecnologica di cui all'articolo  5,  comma  2,  del  codice  dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»; 2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il pagamento del contributo unificato non  effettuato in conformita' alla disposizione di cui al  comma  1  non  libera  la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 e la relativa istanza  di rimborso deve essere proposta, a  pena  di  decadenza,  entro  trenta giorni dal predetto pagamento.

-OMISSIS-

1-quinquies. Per i procedimenti innanzi al giudice ordinario, le disposizioni di cui ai commi 1  e  1-bis  acquistano  efficacia  a decorrere dal 1° gennaio 2023." "Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice tributario è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" e che: "il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento".

di Redazione
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