COS'È
Gli eredi che hanno accettato con beneficio d'inventario hanno l'obbligo di chiedere le autorizzazioni al Giudice della successione per compiere atti di vendita o comunque di straordinaria amministrazione relative sia ai beni mobili (entro 5 anni dall'accettazione) sia agli immobili caduti in successione.
La violazione di tale obbligo comporta la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario e, di conseguenza, l'erede deve rispondere dei debiti dell'eredità anche con il proprio patrimonio personale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 493 c.c. e 747 c.p.c.
CHI PUO' RICHIEDERLO
Gli eredi che hanno accettato con beneficio d'inventario.
DOVE SI RICHIEDE
2° piano del Palazzo di Giustizia - stanza n. 23.
Segue il seguente orario di apertura:
Orario di apertura: 09:00 – 13:00
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI
Per l'autorizzazione a vendere beni di eredità accettate con beneficio di inventario, è necessario:
- ricorso al Giudice della successione e relativa nota di iscrizione;
- copia dell'accettazione con beneficio d'inventario;
- copia dell'inventario;
- copia della dichiarazione di successione (immobili);
- perizia giurata (immobili).
Se l'autorizzazione è richiesta per minori/interdetti/inabilitati o soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, è necessaria la copia conforme del previo parere del Giudice Tutelare qualora il Giudice Tutelare territorialmente competente (residenza del minore ecc.) sia diverso da quello di Palermo.
COSTI
- Contributo unificato € 98,00;
- diritti di cancelleria di € 27,00.
Entrambi i pagamenti sono da effettuare telematicamente con sistema pagoPA.
Si ricorda di scrivere come causale il motivo per cui si propone l'istanza.
Se il bene da vendere è di proprietà esclusiva del minore il contributo unificato non è dovuto.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE
Sì.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE
L'assistenza di un difensore è facoltativa.