COS'È
I notai devono trasmettere alla cancelleria del Tribunale competente, e cioe' quello dell'ultimo domicilio del defunto, copia dei verbali di pubblicazione dei testamenti olografi e dei verbali di registrazione dei testamenti pubblici.
Il cancelliere provvede a raccogliere le copie dei testamenti e ad annotarli in apposita rubrica.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 622 c.c. e art. 55 norme attuazione c.c.
CHI PUO'RICHIEDERLO
Le copie verbali di pubblicazione dei testamenti olografi e dei verbali di registrazione dei testamenti pubblici possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta.
DOVE SI RICHIEDE
2° piano del Palazzo di Giustizia - stanza n. 23.
Segue il seguente orario di apertura:
Orario di apertura: 09:00 – 13:00
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI
Facendone richiesta al cancelliere.
COSTI
La richiesta di consultazione testamenti non comporta alcun costo.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE
L'assistenza di un difensore è facoltativa.
MODULI STANDARD
NO