COS'È
La rimozione dei sigilli all'eredita' e' disposta con decreto del Giudice della successione e non può avvenire se non siano decorsi almeno tre giorni dall'apposizione, a seguito di istanza delle persone legittimate.
Al provvedimento di rimozione dei sigilli chiunque abbia interesse puo' fare opposizione (art. 764 c.p.c.).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 762 e ss. c.p.c.
CHI PUO'RICHIEDERLO
L'esecutore testamentario, i chiamati all'eredità, le persone che convivevano con il defunto e i creditori dello stesso.
DOVE SI RICHIEDE
2° piano del Palazzo di Giustizia - stanza n. 23.
Segue il seguente orario di apertura:
Orario di apertura: 09:00 – 13:00
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI
Per la rimozione dei sigilli occorrono:
- ricorso al Giudice della successione e relativa nota di iscrizione;
- certificato di morte;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio se i richiedenti sono gli eredi.
COSTI
- Contributo unificato di € 98,00;
- diritti di cancelleria di € 27,00.
Entrambi i pagamenti sono da effettuare telematicamente con sistema pagoPA.
Si ricorda di scrivere come causale il motivo per cui si propone l'istanza.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE
L'assistenza di un difensore è facoltativa.